Il Governo ha cominciato a lavorare su quella che sarà la legge di Bilancio 2024 e l’avvicinarsi della fine dell’anno comporta anche, salvo eventuali proroghe, il venir meno delle specifiche agevolazioni contributive introdotte con la legge di Bilancio 2023 e dal decreto Lavoro e in scadenza il prossimo 31 dicembre. Si tratta in particolar modo delle agevolazioni previste per l’assunzione degli under 36, delle donne e dei giovani NEET che, salvo eventuali proroghe, non potranno più essere applicate. Cosa comporterà questo per l’azienda? Quali potrebbero essere gli scenari e le misure sostitutive applicabili? La legge di Bilancio 2023 ha previsto come misura incentivata all’assunzione, l’innalzamento dell’esonero contributivo a 8.000 euro in caso di assunzione nell’anno 2023 di giovani under 36 e donne; le misure sono state autorizzate dalla Commissione Europea con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023. Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, conv. con modifiche in l. n. 85/2023) ha previsto un ulteriore agevolazione in caso di assunzione di giovani NEET dal 1° giugno 2023. Tutte le agevolazioni trovano applicazione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2023. In attesa di capire se tali misure saranno riconfermate anche per il 2024, quali valutazioni devono fare le aziende qualora intendessero assumere tali categorie l’anno prossimo? Quali eventuali agevolazioni alternative rispetto alle misure previste per il 2023? Assunzione di giovani under 36 La legge di Bilancio 2023 ha previsto per i datori di lavoro del settore privato che assumono fino al 31 dicembre 2023 giovani di età inferiore a 36 anni di età la possibilità di beneficiare di un esonero totale dei contributi in caso di assunzione con assunzione diretta a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato. La misura spetta, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: - nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, - per un periodo massimo di 36 mesi. Il periodo di fruizione viene elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In continuità con le misure previste negli anni precedenti, l’esonero 2023 è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Si precisa che in caso di apprendistato concluso senza qualifica presso altro datore di lavoro non comporta il diniego all’agevolazione. Le istruzioni operative sono state fornite con la circolare INPS n. 57/2023. Salvo eventuale proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024 si ritornerà alla misura agevolata ordinaria prevista dalla l. n. 205/2017. Si tratta in particolare della misura di promozione dell’occupazione stabile giovanile introdotta dal legislatore a decorrere dal 2018, con la quale viene previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti la possibilità di fruire: - per un periodo massimo di 36 mesi, - dell'esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL) - nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero trova applicazione con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non hanno compiuto 30 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Assunzione di donne Sempre il prossimo 31 dicembre 2023 verrà a scadere la misura introdotta dalla legge di Bilancio 2023 al fine di promuovere l’assunzione femminile In particolare, è stato previsto, per tutte le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la possibilità per il datore di lavoro di fruire di un esonero contributivo totale nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui per quei datori di lavoro che assumono donne in possesso di uno dei seguenti requisiti: - almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; - qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo - donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In attesa di capire se anche in questo caso ci sarà una eventuale proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024 si ritornerà alla misura agevolata ordinaria prevista dalla l. n. 92/2012. La norma del 2012 prevede infatti in via stabile una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro: l’agevolazione è concessa per un massimo di: - 12 mesi in caso di assunzione a termine; - elevati a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato. Le istruzioni operative sono state fornite con la circolare INPS n. 58/2023. Assunzione di giovani NEET Sempre il prossimo 31 dicembre 2023 verrà a scadere la misura agevolativa introdotta dal decreto Lavoro con la quale il legislatore ha previsto, per un periodo di 12 mesi, il riconoscimento di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (no per i rapporti di lavoro domestico) di giovani che: a) alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”); c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Per giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti, ricorra una delle seguenti condizioni del giovane: a) non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) se appartiene al genere sottorappresentato, sia assunto/a in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure sia assunto/a in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%. Le istruzioni sono state fornite con la circolare INPS n. 68/2023 e le domande possono essere presentate sul portale Inps utilizzando il modulo di istanza online NEET23 disponibile a partire dal 31 luglio 2023. Si ricorda che l’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 30 (36 per l’anno 2023) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto. Nel “paniere” delle agevolazioni ordinarie non si rilevano misure equiparabili o assimilabili a quella introdotta dal decreto Lavoro, con la conseguenza che l’eventuale giovane “intercettato” potrà essere assunto, qualora ne ricorrano i requisiti, fruendo dell’esonero giovani 30.