Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, l’art. 10-bis, D.L. n. 21/2022 ha previsto l’obbligo di affidare lavori di importi superiore a 516.000,00 euro a imprese che siano in possesso della certificazione SOA. Le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione, sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Che cos’è l’attestazione SOA? La certificazione SOA è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato (ANAC) e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti quali l’idoneità professionale, l’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali. Da quando è obbligatoria l’attestazione SOA? L’art. 10-bis del decreto Ucraina prevede che, nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro, per poter accedere agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, è necessario che l’impresa esecutrice dei lavori sia in possesso di tale attestazione. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 In particolare, il comma 1 prevede una fase transitoria di applicazione della suddetta norma che decorrere dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, durante la quale per vedersi riconoscere gli incentivi fiscali in parola, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a: - imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto o di subappalto, sono in possesso della occorrente certificazione SOA ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici; - imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto o di subappalto, documentano al committente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA. Dal 1° luglio 2023 Il comma 2 dell’art. 10-bis prevede che dal 1° luglio 2023, terminata la fase transitoria, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere obbligatoriamente affidato ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 3 precisa inoltra, che nel caso in cui i lavori siano affidati a imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione delle spese sostenute a partire da luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilasciato di quest’ultima. Infine, al fine di tutelare i contribuenti, il comma 4 dell’art. 10-bis ha stabilito che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non sia richiesto il rilascio della certificazione SOA. Diversamente per i contratti stipulati dopo tale data, ossia dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, se i lavori si protrarranno oltre tale data sarà necessaria l’acquisizione della certificazione per lavori superiori a 516.000 euro. Da ultimo si segnala che il decreto Cessione crediti (art. 2-ter, comma 1 lettera d, n. 2, D.L. n. 11/2023) ha previsto che la soglia dei 516.000 euro va calcolata considerando il singolo contratto di appalto o subappalto.