Nel sistema tributario sono ancora oggi in vigore numerose disposizioni che richiederebbero un intervento dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di delimitare con esattezza l’ambito applicativo. L’intervento sarebbe estremamente utile anche al fine di evitare inutili ed estenuanti contenziosi con il Fisco. Si verifica di frequente che i problemi siano originati da disposizioni di legge formulate con espressioni a dir poco approssimative. Il legislatore sembra aver smarrito nel tempo la necessaria lucidità e chiarezza espositiva quali presupposti indispensabili per legiferare in una materia così complessa come quella tributaria. Separazione tra coniugi: atti di trasferimento immobiliare non tassabili I dubbi si verificano, ad esempio, ogni volta che l’interprete deve applicare l’art. 19, legge n. 74/1987. Tale disposizione prevede la completa detassazione degli atti di trasferimento immobiliare effettuati in esecuzione di accordi di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’art. 19 così dispone: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”. Se gli atti sono a titolo oneroso? Alcuni locali uffici dell’Agenzia delle Entrate dubitano della possibilità di applicare tale disposizione anche con riferimento agli atti dispostivi tra coniugi a titolo oneroso, ma questa conclusione non solo non è condivisibile, ma è priva di qualsiasi fondamento giuridico. La prima argomentazione in senso contrario rispetto all’interpretazione restrittiva prospettata trova origine proprio nella lettera della disposizione. L’art. 19 non prevede alcuna limitazione della detassazione alle ipotesi in cui il trasferimento dei cespiti immobiliari in favore del coniuge, o anche in favore dei figli, sia effettuato a titolo gratuito, quindi senza alcun corrispettivo. La seconda motivazione è di tipo sistematico. In generale, può sostenersi che il legislatore ha inteso “detassare” ogni trasferimento che sia in grado di contribuire alla risoluzione della crisi familiare. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha osservato come dall’accordo debba risultare esplicitamente che i trasferimenti immobiliari sono un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. In buona sostanza il legislatore ha subordinato l’applicazione della disposizione in rassegna alla circostanza che essa contribuisca ad eliminare le ragioni di contrasto anche al fine di evitare ulteriori conflitti all’interno del nucleo familiare. Pertanto, se il pagamento di un corrispettivo, conseguente all’atto di trasferimento dell’immobile in favore dell’altro coniuge, determina la risoluzione del conflitto, non sussiste alcuna ragione per sottoporre l’atto di trasferimento a tassazione secondo i criteri ordinari. Ulteriori ragioni di ordine sistematico conducono a ritenere possibile l’applicazione della disposizione in rassegna anche nei casi in cui si corrisponda al coniuge o all’ex coniuge un corrispettivo. Ad esempio Si consideri il caso in cui sull’immobile oggetto di trasferimento sia stata iscritta ipoteca a seguito di un mutuo contratto dal coniuge proprietario. Se si prevede che a fronte del trasferimento dell’immobile in favore dell’altro coniuge si realizza anche un accollo del mutuo, l’operazione equivale nella sostanza alla previsione e al pagamento di un corrispettivo. Il coniuge destinatario dell’immobile, invece di pagare al coniuge proprietario un corrispettivo che tale soggetto potrà utilizzare per l’estinzione del mutuo, si accolla il debito nei confronti della banca. Non sussistono dubbi che nella sostanza l’operazione equivalga al pagamento di un corrispettivo. Se si ritenesse, in senso contrario rispetto alla tesi fin qui sostenuta, che l’operazione descritta dovesse essere assoggettata a tassazione, l’art. 19 in rassegna non troverebbe mai applicazione in tutti i casi in cui si realizzano trasferimenti immobiliari con accollo di mutuo. Anche in questo caso la soluzione negativa è del tutto contraria alla finalità e alla ratio che il legislatore ha inteso perseguire.