I soggetti che esercitano l’attività di agriturismo possono determinare il reddito imponibile e l’IVA dovuta applicando un regime forfetario, salva l’opzione per il regime ordinario. L’opzione comporta l’applicazione del regime ordinario sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IVA ed implica la piena attrazione dell’attività agrituristica nella ordinaria disciplina del reddito d’impresa, ivi comprese le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione di beni strumentali (terreni, fabbricati, macchinari). Quale regime è più conveniente per l’attività di agriturismo? Per quali ragioni? Chi Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il regime forfetario si applica ai soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti. Si tratta, quindi, di imprese individuali, società di persone, enti non commerciali. Per le società di capitali (comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione) e gli enti commerciali (cioè gli enti che hanno per attività principale l’esercizio di attività commerciali) si applica sempre il regime ordinario. Ai fini dell’IVA, il regime forfetario si applica a tutti coloro che esercitano l’attività di agriturismo, ivi comprese, quindi, e le società di capitale e gli enti commerciali. Cosa Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (art. 2, comma 1, legge 20 febbraio 2006, n. 96). Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Ai fini di cui sopra, sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Lo svolgimento dell'attività agrituristica autorizzata, nel rispetto delle disposizioni previste dalle Regioni, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo. L’art. 5 della citata legge n. 413/1991 prevede un particolare sistema di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile sia dell’IVA. Il regime forfetario è quello naturale per le imprese agrituristiche, che possono optare per la determinazione ordinaria del reddito imponibile e dell’IVA. Imposte sui redditi Per quanto riguarda le imposte sui redditi, poiché il citato art. 5 qualifica come “ricavi” i proventi derivanti da tale attività, emerge che il reddito ritraibile dall’esercizio dell’attività agrituristica si considera, ai fini delle imposte sui redditi, quale reddito di impresa. La base imponibile, secondo il metodo forfetario (che, come già detto, non può essere applicato dalle società di capitali e dagli enti commerciali), è determinata applicando all’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta, conseguiti esercitando l’attività agrituristica, la percentuale di redditività del 25 per cento. In pratica, quindi, il reddito imponibile dell’attività agrituristica è costituito dal 25 per cento dell’ammontare dei ricavi conseguiti in tale ambito, al netto dell’IVA assolta su di essi. A tali fini, il dato rilevante è costituito dalla componente positiva di reddito pari ai ricavi. Non rilevano, quindi, né le componenti negative (costi, minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti, interessi passivi, ecc.) né le altre componenti positive del reddito d’impresa diverse dai ricavi (plusvalenze, sopravvenienze attive, ecc.). L’imprenditore agricolo che esercita attività di agriturismo avvalendosi del regime forfettario è obbligato alla tenuta dei soli registri IVA (registro dei corrispettivi e registro degli acquisti) (cfr. art. 18-ter del d.P.R. n. 600/1973). Imposta sul valore aggiunto I soggetti che esercitano attività di agriturismo (ivi comprese le società di capitali e gli enti commerciali), determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni effettuate nell’esercizio dell’attività agrituristica. I produttori agricoli che esercitano sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate (cfr. art. 36, comma 4, d.P.R. n. 633/1972) e presentare la dichiarazione annuale compilando due (o più) moduli. In caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l’obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall’una all’altra attività. L’obbligo della separazione delle attività non sussiste se per entrambe le attività il contribuente opta per il regime normale. IRAP Per le attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 44671997). Tali soggetti hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le società di capitali e gli enti commerciali (cfr. art. 5 del d.lgs n. 446/1997). Come Il regime forfettario non è un regime obbligatorio perché il soggetto può optare per l’applicazione del regime ordinario ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Non è possibile presentare l’opzione per una sola imposta. L’opzione deve risultare dal comportamento concludente del soggetto e deve essere comunicata barrando la casella VO32 della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di efficacia dell’opzione (v. il d.P.R. n. 442/1997). L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito ed è vincolante per un triennio. L’opzione comporta l’applicazione del regime ordinario sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IVA ed implica la piena attrazione dell’attività agrituristica nella ordinaria disciplina del reddito d’impresa (v. art. 55 del TUIR), ivi comprese le eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione di beni strumentali (terreni, fabbricati, macchinari). Agli effetti dell’IRAP, l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste per le imprese commerciali deve essere esercitata barrando la casella “opzione” del rigo IS33 della relativa dichiarazione ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. I soggetti che intendono revocare la suddetta opzione devono barrare la casella “revoca” del rigo IS33 e compilare l’apposita sezione, presente nei quadri per la determinazione del valore della produzione, dedicata alle imprese del settore agricolo. Quando L’opzione per l’applicazione dell'imposta nei modi ordinari, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IVA, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di efficacia dell’opzione (v. il D.P.R. n. 442/1997). Calcola il risparmio L’imprenditore che intende iniziare l’attività agrituristica può valutare la convenienza di adottare il regime ordinario, soprattutto se si trova a dover sostenere rilevanti spese di investimento (ad esempio, ristrutturazione di locali). In tali casi, infatti, potrebbe essere più conveniente detrarre gli ammortamenti e l’IVA sugli acquisti in maniera ordinaria, in quanto verosimilmente l’IVA sarà superiore al 50 per cento dell’imposta sulle operazioni attive. Risparmio % Caso n. 1 Società di persone che intraprende l’attività di agriturismo. Investimenti in beni strumentali: 150.000 euro + IVA 33.000 euro (si ipotizza un ammortamento in 4 anni) Acquisti di beni e servizi: 56.000 euro + IVA 8.400 euro (si ipotizza che i costi per beni e servizi siano identici nei primi 3 anni e l’aliquota media sugli acquisti sia pari al 15%) Ricavi attesi 1^ anno: 60.000 euro + IVA 6.000 euro Ricavi attesi 2^ anno: 80.000 euro + IVA 8.000 euro Ricavi attesi 3^ anno: 150.000 euro + IVA 15.000 euro Regime forfetario 1^ anno - Ricavi: 60.000 euro - Reddito: 15.000 euro (60.000*25%) - IVA dovuta: 3.000 euro (6.000*50%) 2^ anno: - Ricavi: 80.000 euro - Reddito: 20.000 euro (80.000*25%) - IVA dovuta: 4.000 euro (8.000*50%) 3^ anno: - Ricavi: 150.000 euro - Reddito: 37.500 euro (150.000*25%) - IVA dovuta: 7.500 euro (15.000*50%) Regime ordinario 1^ anno - Ricavi: 60.000 euro - Ammortamento 37.500 euro (150.000/4) - Altri costi: 56.000 euro - Perdita: 33.500 euro - Credito IVA: 35.400 euro (6.000 – 33.000 – 8.400) 2^ anno - Ricavi: 80.000 euro - Ammortamento 37.500 euro (150.000/4) - Altri costi: 56.000 euro - Perdita: 13.500 euro - Credito IVA: 400 euro (8.000 – 8.400, al quale si aggiunge il credito dell’anno precedente di 35.400) 3^ anno - Ricavi: 150.000 euro - Ammortamento 37.500 euro (150.000/4) - Altri costi: 56.000 euro - Reddito: 56.500 euro - IVA dovuta: 6.600 euro (al netto del credito degli anni precedenti di euro 35.800) Caso n. 2 Società di persone che svolge attività agrituristica Ammortamenti dell’anno: 5.000 euro Acquisto di beni e servizi: 45.000 euro + IVA 6.750 euro Ricavi: 180.000 euro + IVA 18.000 euro Regime forfetario - Reddito: 45.000 euro (180.000*25%) - IVA dovuta: 9.000 euro (18.000* 50%) Regime ordinario - Reddito: 130.000 euro (180.000 – 5.000 – 45.000) - IVA dovuta: 11.250 euro (18.000 – 6.750) Caso n. 3 Società di persone che svolge attività agrituristica Ammortamenti dell’anno: 5.000 euro Acquisto di beni e servizi: euro 85.000 euro + IVA 12.750 euro Ricavi: 110.00 euro + IVA 11.000 euro Plusvalenze da cessione di beni strumentali: 40.000 euro + IVA 8.800 euro Regime forfetario - Reddito: 27.500 euro (110.000*25%) - IVA dovuta: 9.900 euro [(11.000 + 8.800)]* 50%) Regime ordinario - Reddito: 60.000 euro (110.000 + 40.000 – 5.000 – 85.000) - IVA dovuta: 7.050 euro (11.000 + 8.800 – 12.750) In questo caso, assume rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza realizzata per la cessione del bene strumentale, considerato che tale provento non viene conteggiato nel regime forfetario. Senza la plusvalenza, il reddito effettivo sarebbe risultato pari a euro 20.000 (110.000 - 5.000 - 85.000), rispetto a quello risultante in regime forfetario, paria euro 27.500.