Per le attività spettacolistiche di minori dimensioni (fino ad un volume di affari di 25.822,84 euro) e per gli spettacoli viaggianti è prevista l’applicazione di un sistema forfetario di determinazione della base imponibile ai fini IVA, nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. Come valutare il regime più conveniente? Chi I soggetti passivi IVA che effettuano spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari conseguito, cfr. circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E, par. 6.8) e i soggetti passivi IVA che svolgono le attività spettacolistiche elencate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, incluse le operazioni ad esse accessorie, e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro. Si tratta, in particolare, delle seguenti attività: 1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. I soggetti in parola determinano la base imponibile nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti (regime forfetario). Non possono beneficiare della determinazione forfetaria della base imponibile IVA le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco di cui alla legge n. 398/1991, in quanto già destinatarie di uno specifico regime speciale di determinazione del tributo previsto da tale legge. Cosa Con la riforma attuata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (con decorrenza del 1° gennaio 2000), è stata abolita l'imposta sugli spettacoli e istituita l’imposta sugli intrattenimenti limitatamente a tre categorie di attività e precisamente: - esecuzione di musica non dal vivo, con esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali soggetti a IVA; - utilizzazione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento; - ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonché esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati; Per tutte le altre attività spettacolistiche indicate nella tabella C, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (e sopra elencate), incluse le operazioni ad esse accessorie, si applica il regime IVA ordinario, caratterizzato cioè dalla detrazione di imposta da imposta (tali operazioni non sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti mentre l’imposta sugli spettacoli è stata abolita). Per i contribuenti che hanno realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro nell'esercizio delle predette attività spettacolistiche, nonché per gli esercenti spettacoli viaggianti (indipendentemente dal volume d'affari conseguito, cfr. circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E, par. 6.8) è previsto un particolare sistema di determinazione dell’IVA (regime forfetario). In particolare, salva l’opzione per il regime ordinario, la base imponibile IVA è determinata nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti (questo regime non si applica, come già detto, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni proloco e alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398). Le prestazioni in parola si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. Le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate. Inoltre, coloro che organizzano spettacoli e altre attività similari devono anche emettere un documento riepilogativo giornaliero e mensile degli incassi e trasmettere periodicamente i dati alla SIAE se la biglietteria non è connessa direttamente con il sistema centrale gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544). L’art. 36, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime forfetario in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività, l'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse. Per i soggetti in parola che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro e per coloro che effettuano spettacoli viaggianti è previsto un regime contabile semplificato (art. 8, D.P.R. n. 544/1999): - esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; - esonero dall’obbligo di liquidazione periodica e di effettuazione dei relativi versamenti dell’imposta; - conservazione delle fatture ricevute; - possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi integrati con le indicazioni richieste dall’art. 74-quater, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (natura dell'attività spettacolistica, data e ora dell'evento, tipologia, prezzo e ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie) (per lo spettacolo viaggiante, si veda, inoltre, l’art.2, comma 1, lettera tt, D.P.R. n. 696/1996, che prevede l’esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale, ad esclusione delle attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a 25.822,84 euro); - versamento annuale dell’imposta; - presentazione della dichiarazione annuale. Qualora sia superato in corso d'anno il limite di 50 milioni, il regime contabile semplificato cessa di avere applicazione dall'anno solare successivo. Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che i soggetti che esercitano attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972: a) se hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 822,84 euro, possono fruire del regime forfetario di determinazione della base imponibile IVA e possono beneficiare del regime di semplificazione della certificazione e degli adempimenti contabili; b) se hanno realizzato un volume d'affari annuo superiore a 25.822, 84 euro ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime forfetario e determinano, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, ma possono beneficiare della semplificazione degli adempimenti contabili; c) se hanno realizzato un volume d'affari annuo non superiore a 25.822,84 euro ma hanno optato per la determinazione dell'imponibile secondo i criteri ordinari, possono fruire comunque del regime di semplificazione degli adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi; d) se hanno realizzato un volume d'affari annuo superiore a 50.000 euro, determinano la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, documentano i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi dagli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e non possono beneficiare del regime di semplificazione degli adempimenti contabili. Come Il regime forfetario dettato dall’art. 74-quater, comma 5, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. Ai fini della determinazione dell’IVA dovuta in base al regime forfetario, le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA/2023 chiariscono che nel rigo VF71 del modello (“IVA ammessa in detrazione”) deve essere indicato il 50% dell’importo di cui al rigo VE26, che accoglie il totale dell’IVA relativa alle operazioni imponibili (nel Quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquote e tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, tra le altre “tutte le operazioni effettuate all’interno dello Stato”). Per quanto riguarda la determinazione del volume di affari, sia ai fini dell’applicazione del regime forfetario (25.822,84 euro) sia ai fini del regime contabile semplificato (50.000 euro), occorre far riferimento soltanto al volume d'affari afferente le attività di spettacolo elencate nella tabella C del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, i predetti regimi trovano applicazione anche quando, in presenza di un'attività spettacolistica di rilevanza economica limitata, il volume d'affari complessivo di un determinato soggetto superi il limite di 25.822,84 euro per effetto dell'esercizio di altre attività (circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 24.1). Quando Sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. n. 442/1997, l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Ad esempio, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2023 devono barrare la casella 1 del rigo VO14 della dichiarazione IVA/2024, relativa al periodo d’imposta 2023. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia, il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. Calcola il risparmio La convenienza a optare per il regime ordinario di detrazione IVA da IVA dipende dall’ammontare degli acquisti rispetto al volume d’affari realizzato e dall’aliquota applicabile alle prestazioni eseguite. Poiché l’opzione per il regime ordinario ha durata minima di un quinquennio, l’opzione potrebbe risultare conveniente nel caso di rilevanti investimenti. Si osserva che sia in caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario sia nell’ipotesi inversa, occorre calcolare la eventuale rettifica della detrazione IVA operata in anni precedenti. Risparmio % Caso n. 1 Un soggetto effettua concerti vocali e strumentali realizzando un volume d’affari pari a 15.000 euro. Gli acquisti di beni e servizi relativi all’attività sono pari a 5.000 euro, per un’IVA di 1.100 euro. Regime forfetario (obbligo della contabilità separata) Imponibile: 15.000 IVA sulle operazioni imponibili: 1.500 (aliquota 10%, Tabella parte III, n. 123) IVA dovuta (50%): 750 euro Regime ordinario IVA sulle operazioni imponibili: 1.500 (aliquota 10% Tabella parte III, n. 123) IVA detraibile: 1.100 IVA dovuta: 400 euro Caso n. 2 Un soggetto effettua esecuzioni musicali dal vivo (diversi dai concerti vocali e strumentali) realizzando un volume d’affari pari a 15.000 euro. Gli acquisti di beni e servizi relativi all’attività sono pari a 5.000 euro, per un’IVA di 1.100 euro. Regime forfetario (obbligo della contabilità separata) Imponibile: 15.000 IVA sulle operazioni imponibili: 3.300 (aliquota 22%) IVA dovuta (50%): 1.650 euro Regime ordinario IVA sulle operazioni imponibili: 3.300 (aliquota 22%) IVA detraibile: 1.100 IVA dovuta: 2.200 euro