Con il termine aumenti periodici di anzianità (comunemente “scatti” di anzianità) si indicano gli incrementi di retribuzione collegati all'anzianità di servizio. Essi consistono in una attribuzione patrimoniale di natura retributiva prevista dai contratti collettivi di categoria sul presupposto di una maggiore produttività del lavoro prestato dal lavoratore con il progredire della sua anzianità di servizio. Gli aumenti periodici di anzianità sono un istituto retributivo di derivazione esclusivamente contrattuale. Nessuna fonte legale ne prevede la loro istituzione e/o disciplina; di conseguenza è agevole riaffermare che è solo la disciplina collettiva applicata in azienda ad entrare nel merito di questo Istituto, sancendone le regole di calcolo e maturazione. Ne deriva, e non sono casi isolati, che taluni contratti collettivi potrebbero non prevedere gli aumenti periodici di anzianità, così come avviene ad esempio nel settore edile per il personale con qualifica operaia. Gli scatti di anzianità, allorquando maturano e quindi si assiste alla erogazione materiale degli stessi, rappresentano una voce fissa della retribuzione. La loro entità economica è differenziata, generalmente, in relazione al livello di inquadramento o alla qualifica del dipendente. Di norma, si assiste ad una loro maturazione a cadenza biennale o triennale, calcolata a decorrere dalla data di assunzione. Trattandosi, come detto, di un istituto di derivazione collettiva, la disciplina degli scatti di anzianità è rimessa integralmente ai CCNL, ai quali è demandata la definizione: - del numero complessivo degli aumenti periodici; - della loro decorrenza; - dell’ammontare di ciascuno scatto. Nel passato, taluni contratti collettivi avevano previsto che gli scatti di anzianità iniziassero a maturare solo al raggiungimento di una determinata età anagrafica del lavoratore (ed es. una volta conseguita la maggiore età) o, nei contratti di apprendistato, al termine del periodo di formazione, una volta che il lavoratore avesse acquisito la qualificazione contrattuale di destinazione. A seguito di numerose pronunce intervenute in materia, di senso avverso, da parte della Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, è stato ritenuto che dette clausole fossero da reputarsi nulle, in quanto particolarmente vessatorie per il lavoratore. Ne è emerso, nel tempo, che quasi tutti i CCNL, si sono adeguati ai princìpi espressi dai nuovi orientamenti giurisprudenziali prevedendo che, ai fini della maturazione degli scatti, si tenesse in debita considerazione l'anzianità maturata dal lavoratore antecedentemente al compimento della maggiore età o nei periodi di servizio prestati durante il contratto di apprendistato. Maturazione degli aumenti periodici di anzianità Gli aumenti periodici di anzianità maturano, per loro stessa definizione, in riferimento alla complessiva anzianità di servizio del lavoratore. Alcuni CCNL prevedono, tuttavia, una maturazione ancorata all'anzianità del lavoratore nella categoria di riferimento o nel livello di inquadramento. In ordine alla cadenza temporale di maturazione, come accennato poc’anzi, dall’analisi dei CCNL si rileva che le periodicità più diffuse sono quella biennale e triennale. Generalmente, i CCNL prevedono che l'aumento venga attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunge la prevista anzianità. A tal proposito, giova segnalare, a titolo puramente esemplificativo, che un lavoratore assunto il 1° aprile di un certo anno, ipotizzando uno scatto triennale, raggiunge l’anzianità utile alla maturazione dell’aumento il 31 marzo del terzo anno successivo. Di conseguenza, a partire dal mese di aprile dello stesso anno, avrà diritto all’aumento retributivo previsto dal CCNL a titolo di “scatti” d’anzianità. Diversamente, il dipendente assunto in corso di mese, ad esempio il 16 di aprile di un certo anno, nella medesima ipotesi di cui innanzi, raggiungerà l’anzianità prevista per lo scatto il 15 aprile del terzo anno successivo e, pertanto, decorrendo gli aumenti dal mese successivo alla maturazione del diritto, conseguirà il valore dello “scatto” di anzianità a partire dalle retribuzioni del mese di maggio. Assenze e scatti d’anzianità L’anzianità è generalmente calcolata in base ai giorni di calendario in cui il dipendente è in forza, comprendendo tutti i periodi di effettivo lavoro. Per prassi consolidata, essa decorre integralmente, pur in mancanza di lavoro effettivo, durante talune assenze dal lavoro quali: - ferie e permessi; - malattia; - maternità; - infortunio; - cassa integrazione; - permessi ex legge 1041992; - altri congedi tutelati; - periodi di aspettativa non retribuita concessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali (art. 31 L. 20 maggio 1970 n. 300). Nella medesima direzione, gli orientamenti espressi a più riprese dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità che, in numerose pronunce, hanno affermato il principio secondo cui la maturazione dell’anzianità di servizio, ai fini degli scatti, avviene durante il periodo relativo al servizio militare, sancendo, a livello interpretativo, la nullità delle clausole contrattuali che disponevano in senso contrario. Al contrario, si registrano anche assenze durante le quali, per espressa previsione di legge o di contratto, non matura il decorso dell’anzianità. Tra queste, si segnalano le ipotesi legate: - ad assenze ingiustificate; - ad assenze non retribuite; - ai periodi di aspettativa non retribuita e ai permessi non retribuiti. Resta, tuttavia, impregiudicata la possibilità per il datore di lavoro, quale condizione di maggior favore, di riconoscere al dipendente riassunto l’anzianità pregressa maturata in un precedente rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, ivi compresi gli scatti di anzianità. In tale ipotesi, il loro valore si sommerà alle altre voci fisse della retribuzione a partire dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Entità degli scatti d’anzianità I contratti collettivi generalmente definiscono gli aumenti a titolo di scatti di anzianità in cifra fissa, per ciascun livello d’inquadramento del lavoratore, ovvero, in ipotesi meno frequenti, su base percentuale rispetto ad alcune voci della retribuzione (generalmente i minimi tabellari). A tal riguardo, non esistono vincoli alla contrattazione collettiva. Alle norme contrattuali è demandata, altresì, la definizione del numero massimo degli scatti che possono essere attribuiti al singolo dipendente, il quale varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12. Un particolare aspetto dell'istituto - generalmente disciplinato dai CCNL - è costituito dal ricalcolo del valore degli scatti già maturati in occasione di un aumento dei minimi (nel caso del valore determinato in percentuale) o di un passaggio di categoria (anche nel caso di valore determinato in cifra fissa). Nel caso di aumenti periodici di anzianità commisurati alla retribuzione tabellare, di solito i CCNL prevedono che in caso di variazione dei minimi retributivi, tutti gli scatti maturati dal lavoratore vengano ricalcolati considerando i nuovi valori della tabella retributiva. Se gli scatti sono stabiliti in misura fissa, le medesime valutazioni devono essere effettuate in occasione dei rinnovi contrattuali, nell’ipotesi in cui venga modificata l'entità del singolo aumento periodico collegato al livello del lavoratore. Anche in questo caso, i contratti collettivi, di norma, prevedono un ricalcolo, sulla base dei nuovi valori, della totalità degli scatti maturati a quel tempo dal lavoratore. Non mancano, comunque, discipline collettive che muovono in senso contrario, prevedendo: - il ricalcolo soltanto in occasione della maturazione dei futuri nuovi scatti; - il “congelamento” in cifra gli scatti già maturati, riservando il nuovo valore solo agli scatti di futura maturazione. Scatti di anzianità e passaggio del livello di inquadramento Essendo gli scatti di anzianità variabili in base al livello di inquadramento del dipendente, nelle prassi aziendali ci si pone, di sovente, il problema di capire quale comportamento adottare nelle ipotesi di passaggio di livello del lavoratore. Sotto questo particolare aspetto, le normative contrattuali dispongono in maniera molto diversa tra loro. Alcuni CCNL prevedono che tutti gli scatti maturati dal lavoratore vengano ricalcolati sulla base del nuovo livello di inquadramento del lavoratore. Non mancano, tuttavia, contratti collettivi che prevedono discipline alternative, disponendo ad esempio: - che gli scatti pregressi vengano congelati nella cifra raggiunta e i nuovi scatti maturino sulla base del nuovo livello di inquadramento; - il mantenimento degli scatti “vecchi” ed il ricalcolo complessivo degli stessi, in base al nuovo livello di inquadramento, soltanto alla successiva maturazione; - la conservazione in cifra dell'importo maturato e il diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità sulla base del nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello; - l’azzeramento degli scatti maturati sino a quel momento e l’assorbimento degli stessi nell’aumento di retribuzione avuto grazie al passaggio di livello. In quest’ultima ipotesi, occorre prestare attenzione alla circostanza che la nuova retribuzione, non scenda al di sotto di quella goduta in precedenza dal lavoratore. In caso contrario, si renderà necessaria l’attribuzione al dipendente di un importo, auspicabilmente a titolo di superminimo individuale, fino al raggiungimento del precedente livello retributivo. Aspetti previdenziali e fiscali Le somme maturate a titolo di scatti di anzianità entrano a far parte della retribuzione lorda del dipendente, da riconoscere in ciascun periodo di paga, al pari di paga base, contingenza ed altre voci simili. Per tale motivo, gli scatti di anzianità costituiscono base imponibile previdenziale e su di essi dovrà essere, pertanto, versata la contribuzione INPS e i premi INAIL secondo le regole ordinarie. Sotto il profilo fiscale, l’importo erogato concorre alla formazione del reddito a norma dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. Computabilità degli “scatti” negli altri istituti retributivi Al pari di quanto avviene per la paga base e le altre voci fisse, gli aumenti periodici di anzianità, i quali trovano collocazione grafica nella testata del cedolino paga, devono essere considerati quali voci dirette di retribuzione e in quanto tali costituire base di computo degli istituti diretti, indiretti e differiti di retribuzione. Essi, pertanto, incidono sul calcolo delle somme spettanti a titolo di: - mensilità aggiuntive (quali tredicesima e quattordicesima); - compensi per lavoro straordinario, supplementare, festivo ecc.; - compensi per ferie e permessi. Inoltre, a norma dell’art. 2120 c.c., l’importo erogato a titolo di “scatti” di anzianità rappresenta elemento retributivo a carattere continuativo e sistematico e pertanto rappresenta voce utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Esemplificazioni contrattuali La molteplicità delle disposizioni contrattuali in materia di aumenti periodici di anzianità non consente, attraverso questo contributo, una disamina complessiva di tutte le normative di riferimento, alla cui lettura, pertanto, si rimanda in relazione a specifici settori di attività. Si propone, tuttavia, a titolo esemplificativo, un “focus” sulle disposizioni previste dai principali contratti collettivi in tema di “scatti” di anzianità. CCNL Terziario: distribuzione e servizi - Art. 205 – Scatti di anzianità Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre: a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987; b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età; c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: Livelli 1° gennaio 1990 Importi Euro Quadri 25,46 I 24,84 II 22,83 III 21,95 IV 20,66 V 20,30 VI 19,73 VII 19,47 In occasione del nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Nota a verbale Le parti confermano che l'importo degli scatti maturati a tutto il 1° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al 1° comma del presente articolo. Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati, successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21° anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo settore commercio del 10 agosto 1946. La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d'opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall'origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta, in sostanza, di un sistema meramente convenzionale - dove tra l'altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l'onere economico. Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente. Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art. 75, CCNL 18 marzo 1983). Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall'origine, in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età. Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di tutte le intese contrattuali intercorse CCNL Gomma e Plastica – Aziende Industriali - Art. 23 – Scatti di anzianità Per ogni biennio di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), verrà riconosciuto un aumento retributivo in cifra fissa, il cui importo è pari a: Livello Euro Q 20,14 A 18,59 B-C-D 16,53 E-F 13,94 G 13,43 H 11,88 I 10,33 Il numero massimo maturabile di tali scatti è di 5. Gli stessi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo sarà diviso per il valore dello scatto di anzianità corrispondente al nuovo livello. Il quoziente indicherà il numero intero e la frazione di scatti di anzianità già maturati dal lavoratore e, per differenza con il totale degli scatti previsti dal presente articolo, il numero intero e la frazione di scatti di anzianità da maturare. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare. CCNL Tessile Abbigliamento Confezioni – Aziende Industriali - Art. 46 – Aumenti periodici di anzianità I lavoratori per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1° luglio 1979 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti: Livelli Importi Euro 8° 12,91 7° 11,88 6° 10,33 5° 9,81 4° 8,26 3° 7,75 2° 7,23 1° 6,71 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione contrattuale nazionale di cui al punto 1 dell'art. 44 del presente contratto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo. In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. L'anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Norma transitoria Per i lavoratori che alla data del 28 settembre 1993 risultavano assenti in virtù delle aspettative richiamate all'ultimo comma del presente articolo, l'intero periodo di aspettativa viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Nota a verbale Per il personale già in forza al 30 giugno 1979 restano fermi i trattamenti previsti dalla norma transitoria all'art. 35 - Parte generale - del CCNL 17 dicembre 1979 riportata in allegato (Allegato F). CCNL Alimentari Aziende Industriali - Art. 53 – Aumenti periodici di anzianità Fermo restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore anteriormente al 1° maggio 1980 (1° ottobre 1980 per i viaggiatori o piazzisti) a quello di cui al presente articolo si fa riferimento ai precedenti contratti collettivi, i lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata: Liv. Parametro Importi singolo scatto dall'1.8.1998 1°S 230 51,42 1° 200 44,71 2° 165 36,89 3°A 145 32,42 3° 130 29,06 4° 120 26,83 5° 110 24,59 6° 100 22,35 Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1° giugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo degli aumenti periodici previsti dal già citato 1° comma del presente articolo. In caso di passaggio di livello l'importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di 5 per singolo dipendente. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di cui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più ad alcun ricalcolo o variazione. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo. Nota a verbale Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 così come confermato dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre: - dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° novembre 1990; - dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età. Le Associazioni degli industriali e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL stipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali. La FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali e aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. CCNL Servizi di Pulizia Aziende Industriali - Art. 22 – Scatti biennali per gli impiegati e anzianità forfettaria di settore per gli operai Scatti biennali per impiegati Gli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa impresa hanno diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio, a una maggiorazione del 6,25% calcolata sulla retribuzione tabellare del livello di appartenenza in vigore al momento della maturazione dello scatto e sull'indennità di contingenza al 1° agosto 1983 (€ 279,60). L'impiegato ha diritto a maturare un massimo di 8 scatti biennali d'anzianità, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell'ultimo livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza al 1° agosto 1983. Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità di servizio. Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. La frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio, è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Per gli impiegati già in forza al 31 maggio 2011, l'E.D.A.R. di cui al CCNL 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento del primo scatto successivo alla sottoscrizione del presente CCNL Anzianità forfettaria di settore per gli operai In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente CCNL. Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'art. 22 del CCNL 25 maggio 2001 e CCNL precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi -quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente CCNL Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio del dipendente medesimo presso l'impresa. Per gli operai già in forza che al 31 maggio 2011 non percepiscono l'anzianità forfettaria di settore, l'E.d.a.r. di cui al CCNL 19 dicembre 2007 verrà mantenuto come elemento economico ad personam e sarà assorbito al momento del raggiungimento dei quattro anni di anzianità di settore, come previsto nel presente articolo.