Le aziende lo sanno bene. La deduzione dei costi e la detrazione IVA rivestono un’influenza notevole sulle politiche di creazione e gestione dei parchi auto aziendali. Ma non è sempre semplice districarsi tra norme e limiti Ires o Irpef. Se è risaputo che a fini IVA è ammessa la detrazione forfetaria dell’imposta nella misura del 40%, non tutti sanno che i costi sostenuti per i veicoli destinati ad uso aziendale o concessi in uso promiscuo al dipendente sono deducibili dal reddito d’impresa in percentuali diverse a seconda dell’uso che viene fatto dell’auto. Ecco quindi una guida per capire quali deduzioni spettano. Limiti di deduzione IRES/IRPEF L’articolo 164 del DPR n. 917/1986 disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore. Nello specifico, detto articolo individua i casi che danno luogo alla deducibilità integrale delle spese e quelli al ricorrere dei quali è prevista una deducibilità limitata. Deducibilità integrale L’articolo 164, comma 1, lett. a) del DPR n. 917/1986 identifica i mezzi di trasporto che danno luogo alla deduzione integrale dei costi sostenuti per gli stessi, quali, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan di cui alle lett. a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del Codice della strada (DLgs 30 aprile 1992, n. 285) ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e veicoli per il trasporto pubblico. Per attività propria dell’impresa, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695 ha chiarito che i beni in questione sono quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio dell'attività stessa. A titolo esemplificativo si tratta delle autovetture della scuola guida, quelle utilizzate dai tassisti. Deducibilità limitata: veicoli aziendali L'articolo. 164, lett. b), del DPR n. 917/1986 dispone che le spese relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli – il cui utilizzo è diverso rispetto a quello indicato alla predetta lettera a) sono ammesse in deduzione nel limite del 20%. Tale limite viene aumentato all’80% dei costi sostenuti per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio. Inoltre, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità delle spese in commento è ammessa nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo. Se l’attività viene svolta da società semplici o associazioni di cui all’articolo 5 del DPR n. 917/1986, la deducibilità delle spese è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Beni strumentali all’attività dell’impresa 100% Agenzie /rappresentanti di commercio 80% Esercizio di arti e professioni in forma individuale 20% limitatamente a un solo veicolo Associazioni e/o società semplici 20% limitatamente a un solo veicolo per socio Uso promiscuo 70% Per gli autoveicoli di cui all'art. 164, lett. b), le citate percentuali non si applicano sul costo sostenuto per l'acquisto, ma sul costo riconosciuto come fiscalmente rilevante nel limite di: a) Euro 18.075,99 per le autovetture; b) Euro 25.822,84 per le autovetture utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio; c) Euro 4.131,66 per i motocicli; d) Euro 2.065,63 per i ciclomotori. Anche i veicoli in leasing soggiacciono agli stessi limiti di deducibilità, essendo che la quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non può essere superiore alle soglie suddette. Deducibilità limitata: veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti L’articolo 164, comma 1, lett. b-bis) del DPR n. 917/1986 dispone che le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono ammesse in deduzione nella misura del 70% del loro ammontare. L'attribuzione del veicolo ad un dipendente dev'essere provata con certezza in base ad idonea documentazione, ad esempio con la previsione in un verbale societario, con la sottoscrizione di una scrittura privata con data certa, oppure prevedendo un'apposita clausola nel contratto di lavoro. Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo all'amministratore, i canoni di leasing possono essere dedotti ai sensi dell’articolo 95, comma 5 del DPR n. 917/1986 (per cassa) per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'amministratore determinato sulla base del valore normale. Detrazione IVA L’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972 regola la detraibilità dell’IVA relativa ai costi di veicoli stradali e delle relative spese e la ammette nel limite del 40% per tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell'attività di impresa o della professione. Detto limite del 40% non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, che può computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale. È ammessa in detrazione anche l’IVA relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, alla custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.