Nel mondo della fatturazione elettronica tra le maggiori preoccupazioni degli operatori c’è quella della gestione delle autofatture. Anzitutto va chiarito che l’autofattura è una fattura a tutti gli effetti e pertanto soggetta agli stessi obblighi scattati per tutti il primo gennaio scorso. È evidente la sua particolarità, sulla quale va posta massima attenzione: chi opererà la trasmissione al Sistema di interscambio sarà anche il ricevente essendo a lui intestata. Lo Sdi infatti è un mero “postino” e non un software gestionale in grado di elaborare i dati una volta senza duplicarli. Pertanto, ai fini contabili, dovrà essere presa in considerazione soltanto quella emessa e annotata nel registro delle vendite se si è alle prese con un’autofattura vendita (ad esempio per omaggi); andrà annotata, invece, nel registro degli acquisti in caso di autofattura acquisto (ad esempio per operazioni che riguardano gli agricoltori esonerati). Omaggi e operazioni interne Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972, quelle relative agli omaggi e all’autoconsumo devono essere inviate allo Sdi utilizzando il codice TD01. Soffermandosi sulle autofatture omaggi va ricordato che queste vengono emesse per documentare l’omaggio di beni oggetto dell’attività propria e la circolare ministeriale 27 aprile 1973, n. 32/501388 prevede che in esse sia specificato che trattasi di «autofattura per omaggi per cessione gratuita di beni imponibili ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/1972». Tale specifica può essere fornita nel blocco informativo «AltriDatiGestionali». Agricoltori esonerati I cessionari o committenti degli agricoltori esonerati devono emettere autofattura (codice TD01) con l’indicazione della relativa imposta determinata applicando le percentuali di compensazione nell’ipotesi di cessione dei prodotti agricoli di cui alla tabella a) allegata al Dpr 633/1972 oppure le ordinarie aliquote Iva negli altri casi. Essi devono inoltre consegnare al produttore agricolo esonerato una copia dell’autofattura emessa ed annotarla nel registro Iva acquisti. Un tipo di autofattura acquisto è stata introdotta dal Dl 119/2018 il quale ha esonerato dalla fatturazione elettronica le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali ricavi superiori a 65.000 euro. In tal caso la fattura è emessa per loro conto dal cessionario o committente. Viene, poi, abrogata dalla legge 145/2018 la fattispecie di autofattura nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle Asd in regime forfettario opzionale. Reverse charge L’Agenzia nelle Faq ha confermato che per gli acquisti interni per i quali l’operatore Iva italiano riceve una e-fattura con codice natura “N6” (regime di inversione contabile) l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25, non necessita di alcun invio al Sdi. Autofattura denuncia Se dopo 4 mesi dal compimento di una operazione rilevante ai fini Iva (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997) non si riceve la relativa fattura si rende necessario emettere autofattura e trasmetterla allo Sdi (codice TD20) compilando le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura allo Sdi sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio territorialmente competente. Nel caso in cui si riceva una fattura irregolare la tempistica di invio allo Sdi è di 30 giorni. Viceversa, nel caso di regolarizzazione di acquisti Ue tale procedura non trova applicazione. Dovranno pertanto essere monitorate le fatture non pervenute dal primo settembre 2018. In conclusione, resta facoltativo l’invio allo Sdi delle autofatture nei casi di provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio intermediarie da parte dell’agenzia organizzatrice, compensi ai rivenditori di documenti di viaggio e sosta, regolarizzazione splafonamento dell’esportatore abituale ed estrazione dei beni dal deposito Iva.