Con la legge di Bilancio 2019 è stata prevista l’attuazione della revisione del sistema tariffario INAIL previsto dalla precedente legge n. 147/2013. La revisione si è resa necessaria per ridurre l’incidenza del premio assicurativo INAIL sul costo del lavoro al punto che è stata finanziata una riduzione dei premi assicurativi pari a 1,7 miliardi di euro. Ferma restando la verifica circa il reale risparmio del costo assicurativo per tutti i datori di lavoro, la necessità di adeguare le tabelle e le applicazioni informatiche ha comportato lo slittamento di alcuni adempimenti legati all’autoliquidazione del premio di rata 2019 poiché è previsto che le nuove Tariffe entrino in vigore dal 1° gennaio 2019 (la regolazione 2018 deve essere calcolata con la precedente Tariffa del 2000). Il differimento degli adempimenti ha comportato che l’INAIL dovrà rendere disponibili sull’apposito servizio online “Fascicolo Aziende” le basi di calcolo dell’autoliquidazione entro il 31 marzo. Analogo differimento è avvenuto per la notifica dei tassi 2019 per i quali l’INAIL ha avviato la spedizione in questi giorni. N.B. Occorre precisare che i datori di lavoro hanno già ricevuto un provvedimento relativo al tasso applicabile 2019 che non deve essere considerato poiché determinato in base ai parametri delle Tariffe 2000. Autoliquidazione 2018/2019: basi di calcolo Con la notifica del tasso applicabile 2019, l’INAIL può elaborare le basi di calcolo dell’autoliquidazione necessarie per la determinazione del premio di regolazione anno 2018 e di rata 2019. A seguito dell’introduzione delle nuove Tariffe 2019, il datore di lavoro, potrà trovarsi nella condizione di avere una voce di tariffa per il calcolo della regolazione diversa da quella che troverà in rata. Questa situazione si può verificare perché le nuove Tariffe dei premi 2019 hanno operato una drastica riduzione delle lavorazioni descritte effettuando molti accorpamenti. A seguito degli accorpamenti il datore di lavoro si potrebbe trovare nella condizione di avere, ad esempio, le VV.TT. 3110 e 3140 in regolazione 2018 e la sola V.T. 3110 in rata 2019 perché con la tariffa 2019 la V.T. 3140 non è più prevista poiché inclusa nella 3110 (ovviamente sono state modificate le declaratorie in modo che potessero prevedere tutte le lavorazioni previste nella precedente Tariffa 2000). A seguito delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2019, non è più previsto il pagamento del sovrappremio dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l’asbestosi; per questo motivo il calcolo di questa componente dovrà essere effettuato solamente per l’anno 2018. Altra novità riferita alle basi di calcolo è relativa alle PAT ponderate che verranno cessate d’ufficio alla data del 31.12.2018. Le PAT ponderate saranno sostituite, con decorrenza 2019, da PAT non ponderate che avranno il tasso per ogni voce di tariffa e non più un tasso unico per tutte le voci comprese nella ponderazione. Nella sezione delle basi di calcolo per il calcolo della rata 2019 non ci saranno più riferimenti alla riduzione percentuale del premio prevista dalla legge 147/2013 questo perché la riduzione era condizionata all’adozione delle nuove Tariffe dei premi che, come detto, avranno decorrenza 1° gennaio 2019. Con la pubblicazione delle basi di calcolo nel servizio Fascicolo Aziende, l’INAIL dovrebbe adeguare e rendere disponibili anche gli altri servizi online utili ai datori di lavoro che sono: - Richiesta o consultazione delle basi di calcolo - Riduzione delle retribuzioni presunte per la rata 2019 - ALPI online (questo servizio viene utilizzato come modalità di invio delle retribuzioni effettive di regolazione, oggi 2018, ma anche come ausilio per il calcolo del premio di autoliquidazione che comprende anche la rata da determinare con le nuove tariffe dei premi 2019). Per quanto concerne l’invio delle retribuzioni ed il pagamento del premio, si rammenta che il termine ultimo è fissato al 16 maggio. Cosa deve fare il datore di lavoro (o l’intermediario abilitato) Allo stato attuale la norma non prevede alcun adempimento a carico del datore di lavoro poiché il compito di elaborare ed inviare i tassi 2019 determinati secondo i parametri definiti delle nuove Tariffe e rendere disponibili le basi di calcolo prima Fascicolo poi negli altri servizi è a totale carico dell’INAIL. Pur non essendo direttamente interessato da adempimenti di legge, il datore di lavoro, o i suoi intermediari, dovrebbero verificare la corrispondenza delle Voci di Tariffa indicate per l’anno 2019 con le lavorazioni effettivamente svolte. Una verifica in questo senso sarebbe consigliabile per controllare eventuali anomalie collegate al passaggio delle Tariffe 2000 a quelle 2019 anche se gli adeguamenti dovrebbero essere effettuati dall’INAIL. Poiché non si è ancora a ridosso del termine ultimo previsto per il versamento del premio, la verifica avrebbe anche lo scopo di avere la giusta quantificazione della rata 2019. Osservazioni finali L’applicazione delle Tariffe dei premi 2019 sta avendo un percorso piuttosto travagliato poiché al momento non è stato ancora emanato il Decreto Interministeriale pur essendo a ridosso di una scadenza che sembra essere lontana ma che, considerando l’impatto delle modifiche, al contrario è prossima. Il fatto che l’INAIL stia notificando i tassi 2019 pur in assenza del Regolamento attuativo, è sinonimo di una situazione di emergenza che lascia sempre meno tempo alla correzione di anomalie la sistemazione delle quali sarà necessaria ad avere una situazione assicurativa corretta e congruente con la realtà aziendale. In sostanza, il ritardo nelle operazioni di attuazione della Tariffa 2019 potrebbe avere conseguenze importanti non solo per i datori di lavoro ma anche per le Unità operative INAIL che dovranno fare fronte alle giuste domande delle aziende soprattutto nei casi in cui ci sono situazioni da correggere.