l 28 febbraio prossimo scade il termine per l’ultimo adempimento riferito all’autoliquidazione del premio INAIL. Posto che non tutti i datori di lavoro potrebbero essere interessati da questa scadenza, i dati da trasmettere sono riferiti alle retribuzioni imponibili, alla certificazione dei piani di prevenzione da parte delle imprese artigiane e la scelta di pagamento dell’autoliquidazione in 4 rate. Il modello relativo è individuato dall’INAIL tramite il riferimento 1031, che è possibile reperire sul portale nella sezione “Moduli e modelli”; è opportuno rammentare che la disponibilità del modello cartaceo non costituisce esonero rispetto all’obbligo di utilizzo dei canali telematici. Il modello cartaceo può essere utilizzato solamente per la trasmissione in ritardo da inviare tramite PEC secondo il termine del 28 febbraio. Pagamento in 4 rate Tramite il tracciato telematico del modello 1031, viene effettuata la scelta di pagamento in 4 rate trimestrali a scadenza fissa del 16 febbraio, 16 maggio, 16 (spostato al 20) agosto e 16 novembre (legge n. 449/1997). Si deve precisare che l’INAIL memorizza, se presente, la scelta effettuata lo scorso anno; i datori di lavoro che utilizzano la procedura ALPI sono obbligati a inserire SÌ o NO nel campo dedicato. Requisiti certificazione artigiani I datori di lavoro artigiani che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, devono selezionare il campo specifico, in modo da poter ottenere la riduzione per l’anno 2023, che verrà applicata al momento del calcolo della regolazione (16 febbraio 2024). Si deve precisare che la certificazione è propedeutica alla verifica degli altri requisiti, che sono: - un biennio completo di attività rispetto all’anno di fruizione; - assenza di casi definiti nel biennio precedente a quello di fruizione. Il diritto alla riduzione verrà indicato nelle basi di calcolo della prossima autoliquidazione e, nella generalità dei casi, viene applicata sia sulla polizza dipendenti che su quella autonomi artigiani. Riduzione specifica per le cooperative di trasformazione Questa riduzione interessa un ristrettissimo numero di datori di lavoro rappresentati da soci, con sede in zone montane o svantaggiate, delle cooperative di trasformazione che non risiedono in queste zone. Nella sezione dedicata deve essere indicata la percentuale di prodotto conferito da questi soci poiché è solo su questa percentuale che deve essere applicata la riduzione. Retribuzioni imponibili, quote esenti e retribuzioni soggette a sconto Le retribuzioni imponibili sono quelle maturate dai soggetti assicurati per i quali il premio viene determinato con il metodo retribuzioni per il tasso. È necessario precisare che le retribuzioni da indicare nel campo “A” del modello 1031 sono da riferire ai dipendenti e alle figure a questi assimilati, ovvero: - lavoratori parasubordinati; - soci di società non artigiane, soci delle associazioni con dipendenza funzionale ed associati degli studi associati, quando ne ricorrono le condizioni; - soci delle società fra professionisti; - collaboratori familiari e familiari partecipanti delle aziende non artigiane. Rientrano fra le retribuzioni imponibili anche le retribuzioni differite corrisposte ai lavoratori cessati dal servizio. Le quote esenti ovvero quella parte delle retribuzioni sulle quali non devono essere versati i premi, le retribuzioni totali di riferimento devono essere indicate nel campo “A”, poiché l’applicazione INAIL determina l’imponibile sottraendo le quote esenti. Le quote esenti possono essere riferite solamente alle assunzioni agevolate previste dalla legge. Poiché queste assunzioni agevolate sono considerate aiuto di Stato, deve essere segnalato il codice specifico che le identifica; l’INAIL deve verificare il diritto alla fruizione delle riduzioni ed effettuare la specifica comunicazione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA. L’INAIL, in base a un parere del Ministero del Lavoro, ha chiarito che le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, art. 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non prevedono alcun esonero riferito ai premi assicurativi INAIL, che è, invece, riferito alla sola contribuzione INPS. Alle retribuzioni soggette a sconto viene calcolata una riduzione di premio; la platea dei datori di lavoro interessata dallo sconto è riferita alla maternità e alla piccola pesca. Anche in questa ipotesi, deve essere inserita la retribuzione nel totale del campo “A” ed anche nella sezione “Sconti”. Il conteggio viene effettuato determinando il premio sulle retribuzioni soggette a sconto, applicando poi la percentuale della riduzione. Modalità di trasmissione La trasmissione dei dati deve essere effettuata in modalità telematica tramite i servizi dedicati: - invio Telematico Dichiarazioni Salari. Tramite questo servizio è possibile inviare un file compresso che può contenere più codici ditta/record. Prima della trasmissione sarebbe opportuno verificare la correttezza formale del file tramite un applicativo chiamato VSAL reperibile nel menù autoliquidazione. La trasmissione del file formalmente non corretto comporta lo scarto totale e l’invio risulta non effettuato. Nell’ipotesi di invio di un file formalmente corretto, è possibile che vengano segnalati dei record/codici ditta con errore e, quindi, scartati. In questo caso, devono essere corretti gli errori segnalati e deve essere effettuato un nuovo invio riferito ai soli codici ditta/record corretti; - Al.pi on-line. Tramite questo servizio è possibile trasmettere i dati di un datore di lavori alla volta. Il servizio è anche un facilitatore perché restituisce anche il calcolo del premio e l’eventuale rateazione in 4 rate. L’INAIL non certifica il calcolo effettuato dal servizio Al.pi on-line perché si potrebbero verificare dei disallineamenti fra le basi di calcolo e i dati presenti negli archivi che vengono utilizzati per effettuare l’elaborazione dell’autoliquidazione. Per tutte e due le modalità di trasmissione è fortemente consigliato non attendere l’ultimo giorno per effettuare l’invio, poiché, nell’ipotesi esito entro 24h o di esito negativo, potrebbe non essere più possibile effettuare un nuovo invio; i due servizi devono restituire una ricevuta con il protocollo attribuito dalla procedura automatica di protocollazione. I datori di lavoro che hanno cessato il codice ditta in una data compresa fra il 1° e il 31 dicembre 2022 devono inviare i dati retributivi esclusivamente tramite il servizio telematico “Autoliquidazione ditte cessate”, entro il 16 febbraio 2023. Scadenza e sanzioni nell’ipotesi di ritardo La scadenza per la trasmissione dei dati è il 28 febbraio 2023, alle ore 24, trascorse le quali i servizi telematici verranno chiusi. Il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa oggetto di diffida ora per allora, con un importo minimo di 125 euro, ai quali vengono eventualmente sommate le spese di notifica. Considerazioni finali È evidente che, con l’evoluzione dei servizi telematici e la potenza di elaborazione oggi disponibile, risulta essere anacronistico non restituire al datore di lavoro il risultato dell’autoliquidazione senza dover effettuare una verifica differita che incide anche sulla trattazione delle rateazioni ex lege n. 389/1989.