Il 16 febbraio è la scadenza canonica della autoliquidazione del premio INAIL. Per autoliquidazione del premio si intende, in sintesi, il calcolo del premio di regolazione dell’anno precedente e quello della rata per l’anno in corso; entro il 16 febbraio 2024, quindi, dovrà essere calcolata la regolazione 2023 e la rata premio 2024. L’INAIL, trascorso il 29 febbraio prossimo, effettuerà i propri conteggi, provvedendo ad attribuire gli eventuali pagamenti effettuati dal datore di lavoro. In sostanza, l’autoliquidazione del premio è un adempimento, la verifica del quale viene effettuata in un momento successivo alla scadenza, sulla scorta della congruità del pagamento effettuato. Indipendentemente dalla asincronia delle fasi, l’elemento comune è dato dalle basi di calcolo che dovrebbero essere sempre le medesime, in modo da ottenere l’identità fra il calcolo operato dal datore di lavoro e la verifica effettuata dall’INAIL. Contenuto delle basi di calcolo Le basi di calcolo sono riferite ai soli tipi di premio autoliquidabili, ovvero al premio ordinario (retribuzioni per il tasso), individuato dalla Polizza Dipendenti e al premio speciale previsto per gli artigiani, individuato dalla Polizza Speciale Autonomi Artigiani. Essendo il premio 2023 una regolazione (saldo), le basi di calcolo indicano anche l’importo della rata calcolata dall’INAIL per l’anno 2023. Per alcuni datori di lavoro è possibile che siano presenti gli elementi per il calcolo dei contributi associativi dovuti nella ipotesi di adesione a una o più associazioni di categoria. In relazione al tipo di polizza, la base di calcolo contiene: a) Polizza Dipendenti: 1) regolazione 2023: - la voce di tariffa relativa alle lavorazioni assicurate nella polizza; - il tasso medio della voce di tariffa; - il tasso applicabile della voce di tariffa. È il tasso medio che potrebbe subire una variazione in aumento o in diminuzione per i datori di lavoro che hanno la PAT con il biennio di attività (inizio attività dal 1.1.2022); la oscillazione è calcolata in base alla sinistrosità; - il tasso applicato. È quello utilizzato per effettuare il calcolo del premio, che potrebbe essere: i) pari al tasso medio quando la PAT non ha il biennio e non è stata presentata o accolta la domanda di riduzione del tasso per prevenzione; è anche possibile che la PAT abbia il biennio, ma la sinistrosità del datore di lavoro sia pari a quella nazionale, con la conseguenza che viene calcolata una oscillazione; ii) pari al tasso applicabile quando la PAT ha il biennio, ma non è stata presentata la domanda di riduzione del tasso per prevenzione; iii) diverso dal tasso applicabile, quando è stata accolta la domanda di riduzione del tasso per prevenzione; 2) il tasso applicato 2024 che deve essere utilizzato per il calcolo della rata. In via generale, il tasso applicato per la rata è pari o al tasso comunicato con il modello 20sm o al tasso medio quando la PAT non ha un biennio completo salvo l’eccezione di riduzione per miglioramento delle misure di sicurezza sul lavoro nella misura fissa del 8%; 3) l’importo delle retribuzioni presunte alle quali il datore di lavoro si deve attenere per il calcolo del premio per l’anno 2024; b) Polizza Autonomi Artigiani: codice fiscale dell’assicurato sia in rata che in regolazione e relativo premio speciale unitario associato alla classe di rischio (tutte le voci di tariffa, che individuano la lavorazione sono incluse in una delle 9 classi di rischio e ad ognuna corrisponde un premio). Per gli artigiani che svolgono più lavorazioni, il premio speciale indicato è già calcolato in base alle percentuali e alle classi di rischio della ponderazione. Quando ne ricorrono le condizioni, potrebbe essere indicata una eventuale agevolazione. Per agevolazione si intende una riduzione del premio che spetta ad alcune categorie di datori di lavoro, quali: - gli artigiani che dichiarano i miglioramenti delle misure di prevenzione; - le cooperative agricole di trasformazione con sede in zone montane o svantaggiate; - le imprese che esercitano la pesca costiera, lagunare o nelle acque interne; - i datori di lavoro con sede nel comune di Campione d’Italia. Non è possibile applicare agevolazioni se non presenti nelle basi di calcolo. Rata anticipata È l’importo calcolato dall’INAIL sommando i premi versati in acconto nel corso dell’anno 2023. Qualora l’importo risultante al datore di lavoro differisse da quello calcolato dall’INAIL, è opportuna una verifica presso la sede competente. Contributi associativi Come anticipato, sono dati eventuali. In via generale, i contributi associativi sono: - oggetto di calcolo sia in regolazione che in rata; in questa ipotesi, le basi di calcolo contengono i dati necessari al conteggio (aliquota, importo mini e massimo, quota fissa e rata anticipata per il 2023); - pre-calcolati, quindi, il datore di lavoro deve versare l’importo indicato dall’INAIL nella base di calcolo. I contributi associativi devono essere versati con il numero di riferimento indicato nella base di calcolo da utilizzare nel modello F24. Il pagamento dei contributi associativi non indicati in base di calcolo non comporta alcun riversamento alla associazione di categoria, ma solamente un credito ditta. Il pagamento dei contributi associativi costituisce un obbligo esclusivo verso l’associazione ma non verso l’INAIL, che non attiverà azioni di recupero coattivo nella ipotesi di mancato versamento. Non è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dei contributi associativi. Non è possibile compensare i contributi associativi a credito con i premi INAIL a debito. È possibile compensare i premi a credito INAIL con i contributi associativi a debito. Servizi telematici L’INAIL ha creato un servizio telematico dedicato ad accogliere le comunicazioni indirizzate al datore di lavoro, emesse dal sistema informatico, definito Fascicolo Aziende. All’interno del Fascicolo Aziende è possibile reperire la comunicazione relativa alle basi di calcolo oggetto di invio fino al 2016. Il Fascicolo Aziende si aggiunge agli altri servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiedi basi di calcolo” collocati all’interno della sezione dedicata all’autoliquidazione. Occorre precisare che nel servizio “Alpi on Line” le basi di calcolo sono inserite automaticamente dall’INAIL. A partire dallo scorso anno, è possibile chiedere le basi di calcolo anche in formato JSON oltre a TXT; i file prodotti dal servizio telematico possono essere importati direttamente negli applicativi di elaborazione paghe. I servizi telematici riferiti all’autoliquidazione 2023-2024 sono già disponibili nel portale www.inail.it previa autenticazione da parte del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato. Come detto, le basi di calcolo dovrebbero essere elemento comune ai calcoli effettuati dal datore di lavoro e alla verifica operata dall’INAIL. È però possibile che possano intervenire variazioni successive alla elaborazione delle basi di calcolo. Per ovviare al rischio di possibili disallineamenti, gli operatori INAIL hanno la possibilità di rielaborare le basi di calcolo nella ipotesi di variazioni; la rielaborazione provoca l’aggiornamento automatico di tutti i servizi, compreso il Fascicolo Aziende, dove la comunicazione più recente è posta ad inizio lista. È indispensabile considerare che nella ipotesi di cessazione del codice ditta con data di decorrenza fino al 31 dicembre 2023 (inclusa), le basi di calcolo vengono inibite, poiché ricorre l’obbligo di utilizzare esclusivamente il servizio di Autoliquidazione Ditte Cessate. Considerazioni finali I datori di lavoro e i loro intermediari devono porre attenzione ai provvedimenti di variazione emessi dopo l’elaborazione delle basi di calcolo, poiché potrebbero essere indice di una modifica della quale tenere conto al momento della effettuazione dei calcoli.