Ai fini del pagamento del premio assicurativo INAIL, particolare importanza riveste l’autoliquidazione del premio. La normale scadenza dell’adempimento è il 16 febbraio, data suscettibile di modifica quando, come per l’anno 2019, il termine cade di sabato o domenica. Nel corso del tempo si sono verificate situazioni normative non legate alla scadenza in giorno festivo che ne hanno causato lo spostamento in al 16 maggio come avviene per l’anno in corso. L’attuale spostamento è causato dalla necessità di aggiornare le proceduree le tabelle informatiche propedeutiche all’adozione della nuova tariffa dei premi INAIL che avrà decorrenza 01.01.2019. Oltre al pagamento del premio è stato differito anche il termine per la presentazione della comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte sulle quali calcolare il premio di rata 2019 (tranne i codici ditta cessati fino al 31.12.2018). Vediamo nel dettaglio quali sono gli adempimenti differiti e quali sono quelli confermati alla scadenza ordinaria del 18 febbraio 2019. Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte 2019 Si deve premettere che l’art. 28 del T.U. INAIL, prevede che la rata del premio da autoliquidazione venga calcolata, in via generale, sulle retribuzioni effettive sulle quali viene calcolata la regolazione del premio. Quando per l’anno di rata il datore di lavoro prevede di avere un imponibile retributivo minore di quello sul quale viene calcolata la regolazione, può effettuare la riduzione delle retribuzioni e pagare un premio anticipato minore. Traslando la situazione ad oggi, se il datore di lavoro prevede di avere per l’anno 2019 una retribuzione imponibile minore di quella sulla quale calcolerà la regolazione del premio 2018, dovrà effettuare la comunicazione di riduzione esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico (nella ipotesi di malfunzionamento del servizio che si dovesse verificare l’ultimo giorno previsto per l’adempimento, è possibile inviare il modello, presente sul portale www.inail.it, tramite PEC allegando la maschera di errore). Senza lo slittamento al 16 maggio, l’adempimento avrebbe dovuto essere assolto entro il 18.2.2019. Il differimento del termine al 16 maggio rappresenta una notevole agevolazione poiché il datore di lavoro ha a disposizione un tempo maggiore per potere effettuare le valutazioni sull’andamento del monte retributivo che costituisce la base per il calcolo della rata 2019 e, eventualmente, adeguarlo per evitare di pagare un acconto eccessivo. Punti di attenzione La riduzione delle retribuzioni, con l’introduzione dell’autoliquidazione ormai dal 1989, è una comunicazione e non una istanza. La differenza è notevole perché l’istanza è suscettibile di valutazione discrezionale mentre la comunicazione deve essere, se dotata di tutti gli elementi indicati nell’art. 28 del T.U. INAIL, accettata senza nessuna valutazione di merito. La valutazione di merito può essere effettuata successivamente al recepimento ed all’aggiornamento degli archivi.Gli elementi essenziali della comunicazione, senza i quali questa deve essere respinta dal funzionario INAIL, sono: il rispetto del termine di presentazione; la motivazione della riduzione ovvero l’indicazione della causa che provoca la contrazione della retribuzione imponibile per il calcolo della rata 2019.Non può essere inviata una comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte a “zero” ovvero senza l’indicazione di un importo di retribuzione imponibile. Unica eccezione è costituita dalla presenza di lavoratori che abbiano retribuzioni con esenzione totale dal pagamento del premio e/o dalla presenza di apprendisti. Queste due eccezioni devono essere specificate nella comunicazione. La riduzione delle retribuzioni può essere revocata quando le verifiche di merito, successive all’aggiornamento degli archivi, evidenziassero la non corrispondenza della situazione reale con la motivazione indicata nella comunicazione. Pagamento del premio di autoliquidazione Anche per il pagamento del premio è previsto il differimento al 16 maggio. In questa ipotesi per il datore di lavoro si verificano situazioni sia favorevoli che sfavorevoli. Gli aspetti favorevoli sono rappresentati dal dover effettuare il pagamento del premio con una scadenza successiva e la possibilità di continuare ad avere il DURC regolare fino a giugno 2019. Meno favorevole per i datori di lavoro che scelgono l’opzione delle 4 rate, visto l’obbligo di dovere versare il 50% del premio dovuto (due rate insieme) certamente risparmiando gli interessi dovuti sulla rata di maggio ma con importi in alcuni casi rilevanti. Per i datori di lavoro che effettuano il pagamento con rate mensili, si ha il risparmio degli interessi dal 18 febbraio al 16 maggio. Particolare attenzione deve essere posta nel calcolo del premio unitario dovuto dagli artigiani poiché, in presenza di cessazione di tutti i soggetti assicurati entro il 16 maggio, deve essere calcolata la rata di premio 2019 sui 12° del premio annuale corrispondenti ai mesi di attività. Questo beneficio non si applica qualora anche uno solo degli artigiani fosse attivo dopo la data del 16 maggio. Scadenze confermate E’ confermato l’invio della dichiarazione delle retribuzioni ed il pagamento del premio per i datori di lavoro che hanno cessato il codice ditta entro il 31.12.2018. La dichiarazione delle retribuzioni, per questa ipotesi, deve essere inviata tramite PEC mentre il pagamento in autoliquidazione deve essere effettuato con il numero di riferimento F24 902019. Inoltre, poiché non sono interessati dal calcolo dell’autoliquidazione, resta confermata la scadenza del 18 febbraio 2019 per il pagamento dei premi riferiti alle polizze attraverso le quali si assicurano: - gli apparecchi RX destinati alla diagnosi e cura - le sostanze radioattive - i soci delle società cooperative di facchinaggio, vetturini ed ippotrasportatori - gli addetti alla piccola pesca costiera e nelle acque interne (si rammenta che il premio relativo agli eventuali collaboratori è, al contrario, oggetto di autoliquidazione). È fondamentale considerare, in relazione ai premi sopra indicati, che l’art. 44 del T.U. INAIL dispone che l’Istituto non è obbligato a rammentare il pagamento delle rate a scadenza fissa. In conseguenza di questo, nella ipotesi in cui i datori di lavoro interessati non dovessero ricevere la comunicazione con gli elementi necessari, è loro obbligo attivarsi per rispettare il termine accedendo alla propria scheda contabile tramite il servizio online o contattando una qualsiasi unità operativa territoriale nella quale sia presente il processo aziende. Ai premi speciali non oggetto di autoliquidazione, si continua ad applicare la riduzione prevista dalla legge 147/2013 che l’INAIL applicherà d’ufficio, alle condizioni previste, nella misura del 15,24%. Nulla l’INAIL ha comunicato in relazione alla denuncia annuale relativa alle sostanze radioattive utilizzate durante l’anno 2018 che, pertanto, deve essere presentata entro il 18 febbraio 2019. Le società di somministrazione dovranno versare il premio 2018 entro il 18 febbraio 2019 mentre quelli relativi all’anno 2019 dovranno essere versati entro il 18 maggio, 20 agosto, 17 novembre e 16 febbraio 2020.