L'atto di compravendita contenente una molteplicità di trasferimenti di immobili, ciascuno a un acquirente diverso, sconta l’imposta di registro per ciascun atto di trasferimento “contenuto” e non già una sola volta per tutti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27043 del 23 ottobre 2019. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del Dpr 131/1986, se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto: si tratta del cosiddetto negozio complesso. Il successivo comma 2 dispone, poi, che se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa: si tratta dei cosiddetti negozi collegati. I giudici di legittimità si sono occupati più volte della distinzione tra le due fattispecie di negozi, e una giurisprudenza ormai consolidata è orientata nel senso di ritenere che il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti e autonomi negozi si riannodano a una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base a interessi immediati e autonomamente identificabili (si vedano Cassazione 15774/2017, 19245/2014). Più precisamente, le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (si vedano Cassazione 25341/2018 e 3300/2015). Nel caso oggetto della sentenza qui commentata, con un solo negozio erano state trasferite a soggetti diversi le proprietà di distinti immobili: trattasi con ogni evidenza di negozi tra loro connessi, in quanto non è possibile stabilire tra di essi alcun intrinseco collegamento di carattere concettuale e giuridico bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti: ciascun trasferimento di proprietà, quindi, doveva essere assoggettato ad autonoma tassazione. Qualche mese fa, sempre a proposito di negozi collegati, la Suprema Corte, decidendo in relazione a un caso invero piuttosto ricorrente, ha stabilito che, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta a imposta, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto a un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci (sentenza 16706/2019; conforme, Cassazione 18122/2015).