Inps - Messaggio n. 2900 del 20 luglio 2022 Con il messaggio n. 2900 del 20 luglio 2022, l'INPS effettua una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni non pensionistiche delle Autorità di sistema portuale e fornisce le indicazioni in merito al corretto inquadramento previdenziale di tali soggetti datoriali, anche alla luce della natura di enti pubblici non economici delle predette AdSP che, come tali, rientrano nell’elencazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Assicurazioni non pensionistiche Malattia e maternità Per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l’evento viene corrisposto dal datore di lavoro il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità). In applicazione della predetta normativa, le AdSP sono pertanto esonerate dall’obbligo di versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità. Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) Avuto riguardo alla natura di Amministrazioni pubbliche delle AdSP, la tutela assicurativa per gli eventi di disoccupazione involontaria garantita dalla NASpI (in precedenza ASpI) sussiste solo per i dipendenti delle predette Autorità assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%). Cassa unica assegni familiari (CUAF) L’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, prevede, per il personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo (o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti), l’esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari. Fondo di Garanzia del TFR Sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) tutti i datori di lavoro privati, nonché gli enti pubblici economici che perseguono, esclusivamente o prevalentemente, finalità nel settore economico, svolgendo, secondo le norme di diritto privato, un'attività di produzione o di scambio di beni e servizi. Ne consegue che le AdSP, enti pubblici non economici, non sono soggette al versamento della predetta contribuzione, ancorché il TFR dei propri dipendenti sia soggetto alla disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile. Fondo di Tesoreria Con la circolare n. 70/2007, avente a oggetto la disciplina del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, l’Istituto ha chiarito che le preesistenti Autorità portuali con media occupazionale superiore a 50 addetti al 31 dicembre 2006 fossero tenute al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo, in quanto i rapporti di lavoro dei dipendenti erano regolamentati secondo la normativa di diritto comune, ivi compresa l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Tenuto conto che anche ai lavoratori assunti dalle AdSP si applica la regolamentazione civilistica dei rapporti di lavoro, ne consegue che pure le AdSP sono tenute a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo. Resta fermo che, in assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP. A tale riguardo, si ricorda che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP. Si fa presente, infine, che, qualora a seguito della riorganizzazione prevista dal decreto legislativo n. 169/2016 siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno. Fondo di integrazione salariale Le AdSP sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale, in quanto pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01, come già indicato per le preesistenti Autorità portuali. Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive dovranno essere apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”. Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici - Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”. Le competenti Strutture territoriali dovranno altresì verificare l’esistenza dei presupposti che determinano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria anche nei confronti delle posizioni contributive riferite ad Autorità precedentemente escluse. Le Strutture territoriali interessate provvederanno all’eventuale variazione di inquadramento e all’apposizione dei C.A. con decorrenza dal mese di agosto 2022. Istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati opereranno come segue. I dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%), dovranno essere esposti come segue: - <Qualifica1> uguale a “2”; - <Qualifica2>uguale a “F”; - <Qualifica3> uguale “I”; - <TipoContribuzione> uguale a “62”. I dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria, dovranno essere esposti come segue, senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.: - <Qualifica1> uguale a “2”; - <Qualifica2>uguale a “F”; - <Qualifica3> uguale “I”; - <TipoContribuzione> uguale a “00”. I dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%), dovranno essere esposti come segue: - <Qualifica1> uguale a “2”; - <Qualifica2>uguale a “F”; - <Qualifica3> uguale “D”; - <TipoContribuzione> uguale a “61”. I dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%), dovranno essere esposti come segue: - <Qualifica1> uguale a “2”; - <Qualifica2>uguale a “F”; - <Qualifica3> uguale “D”; - <TipoContribuzione> uguale a “00”. Sistemazione note di rettifica. Regolarizzazioni Per la sistemazione dei periodi precedenti l'INPS fornirà, con apposito messaggio, successive indicazioni relative all’invio dei flussi di variazione/regolarizzativi.