Le istanze per l'autorizzazione a ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica sono riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, con pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 298 del 19 aprile 2023. L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all'articolo 1, comma 1, stabilisce che «Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». Inoltre, il comma 2 prevede che «Le disposizioni del presente decreto non si applicano (...), se non espressamente previsti dalla tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi». La richiamata Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede all'articolo 3 che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo». La medesima Tariffa prevede all'articolo 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta». Pertanto, le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l'imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso. In base all'articolo 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio». Inoltre, l'articolo 24 della legge n. 39/2017 stabilisce, al comma 1, che «I comuni, (...) provvedono all'espletamento delle procedure per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica...» e al comma 2 che «I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione». Orbene, nel caso di specie il Comune, nell'espletamento delle attività relative all'assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all'ATER gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell'ATER, sulla base di apposita convenzione. Le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione possono essere presentate «all'ente proprietario o delegato», che emette la relativa autorizzazione. Pertanto, le istanze per l'ospitalità sono riconducibili all'ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, con pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 per ogni foglio, e il relativo provvedimento di autorizzazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della medesima Tariffa.