É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2023), il decreto 12 aprile 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), recante le disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinati agli interventi effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. Le disposizioni del suddetto decreto, disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie summenzionate, con riferimento all'annualità 2022. Nello specifico, per quanto concerne la ripartizione delle risorse stanziate per le suddette agevolazioni, il decreto prevede che, ad ogni tipologia degli investimenti inerenti alla misura, sono destinati gli importi di seguito specificati: a) 2,5 milioni di euro, per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica; b) 15 milioni di euro, per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa euro VI step E, nonché Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia; c) 7,5 milioni di euro, per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi ed i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Modalità di erogazione I contributi in questione, sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie d’investimenti. A tal fine, le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione, non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree d’intervento, può essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. Prenotazione e importi dei contributi Ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni, il decreto in commento prevede che è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tal caso, gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area d’investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. Qualora l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione (con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto), decade dal benefico e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti saranno riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. In merito agli importi dei contributi, relativamente agli investimenti elencati in precedenza alle lett. a), b) e c), il decreto in esame prevede che: nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, il contributo è determinato in 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida, in 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, in 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, il contributo è determinato in 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate, in 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG, ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate; nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari a 2.000 euro.