Con la risposta n. 132 del 12 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione. Nel caso di specie, il legato testamentario delle azioni è soggetto a tassazione concorrente in Francia, Stato in cui ha sede la società le cui azioni sono state oggetto del legato, e in Italia, Stato di residenza fiscale de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta sia in Francia che in Italia. L'adempimento dei menzionati obblighi fiscali in Italia da parte dei legatari è previsto dal Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cfr. articoli 5, comma 1, 28, comma 2, e 36, comma 5). Ai fini delle imposte sui redditi, in caso di cessione a titolo oneroso di azioni, il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir dispone che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione [...]». Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 la plusvalenza «è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta [...]». Nel citato documento di prassi è stato chiarito, inoltre, che «ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza il costo o valore d'acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l'esclusione». In altri termini, in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all'acquisizione della partecipazione medesima, compresa l'imposta di successione e donazione, anche se pagata all'estero.