La banca non può rifiutarsi di fornire i rendiconto considerando generica la richiesta di tutti gli estratti conto non prodotti. Il cliente ha, infatti, diritto di ottenere la documentazione contabile, relativa a tutte le operazioni del periodo che le interessa, nel rispetto del limite decennale indicato dal Tub. Lo precisa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27769 del 30 ottobre 2019. I Supremi giudici hanno rilevato come l'articolo 119 del Tub riconosca al cliente il diritto a ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. E secondo la giurisprudenza della Corte, questa norma riconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazione a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti". Cosicchè il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa visto che il procedimento di rendiconto (ex articolo 263 cpc) è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività. Per concludere - si legge nella sentenza - come abbiano sbagliato i giudici di merito che hanno respinto la richiesta di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori.