Va assolto dalla bancarotta fraudolenta documentale il socio che denuncia l'amministratore per i conti “in nero” prima che la società fallisca. O meglio: scatta lo stop alla condanna perché nell'ipotesi di occultamento delle scritture contabili bisogna dimostrare il dolo specifico, e non generico, della finalità di danneggiare i creditori dell'impresa. Il che non si concilia con la condotta del socio che, procuratasi la documentazione extracontabile, denuncia per appropriazione indebita l'altro componente della compagine, oltre che amministratore unico della srl, consentendo agli inquirenti di aprire anche un distinto procedimento per reati fiscali. Così la Corte di Cassazione nella sentenza 38747 pubblicata il 22 settembre 2023 dalla quinta sezione penale. Il ricorso dell'imputata è accolto contro le conclusioni del sostituto pg, che chiedeva l'inammissibilità. La donna non si fida del socio che amministra l'azienda, un bar e lido balneare: a fine stagione il conto economico si chiude con modesti guadagni nonostante il via-vai dei clienti e un volume d'affari sopra il milione di euro. L'anno dopo gli affianca un uomo di fiducia nella chiusura delle casse e dei conti e scopre le entrate in nero: si fa consegnare la documentazione extracontabile, che affida alla polizia giudiziaria. E nel processo per reati fiscali le scritture parallele consentono di ricostruire l'andamento degli affari. Ai fini della condanna della donna i giudici del merito ritengono sufficiente il dolo generico, ma la valutazione non è coerente con i dati che emergono dall'istruttoria, cioè l'omessa tenuta di una regolare contabilità. Affinché scatti la condanna, in tal caso, è necessario accertare che lo scopo dell'omissione sia proprio arrecare un pregiudizio ai creditori mentre non basta il dolo generico, cioè la consapevolezza che le irregolarità nella tenuta delle scritture rendono impossibile ricostruire le vicende patrimoniali della società. Insomma: il fatto che la donna invece denunci il socio, vero dominus nella gestione societaria (giudicato separatamente), entra in contraddizione con il concorso nella bancarotta fraudolenta documentale che le si addebita. La parola passa al giudice del rinvio.