Agenzia delle Entrate - Risposta n. 580 del 10 dicembre 2020 Con la risposta n. 580 del 10 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione all'esportazione. In particolare, si tratta di verificare il corretto trattamento fiscale ai fini IVA della complessa operazione triangolare diretta alla vendita di beni a soggetto extra-UE. Si tratta di un'ipotesi di triangolare IVA all'esportazione ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del DPR n. 633 del 1972. La norma citata, disciplina ai fini Iva le operazioni di esportazione "proprie", ossia caratterizzate dal fatto che la merce lascia effettivamente il territorio comunitario per una destinazione estera e, nel particolare, la lett. a), ricomprende il modello delle c.d. triangolazioni. Tale operazione, nella forma più "classica", vede il coinvolgimento di tre soggetti: - il primo cedente, che vende i beni ad un altro soggetto, c.d. promotore, e su incarico di questo provvede al trasporto dei beni al di fuori dell'Unione Europea; - il promotore della triangolazione, che acquista beni dal primo cedente e li rivende al proprio cliente extracomunitario, incaricando il primo cedente di curare il relativo trasporto fuori dall'Unione Europea; - il cessionario finale extracomunitario che acquista i beni dal promotore e li riceve direttamente dal primo cedente. Al fine di qualificare correttamente il trattamento da applicare alla "prima compravendita", occorre verificare se l'intera operazione può, come richiesto, qualificarsi quale triangolazione all'esportazione e quindi essere considerata, nel suo insieme, non imponibile. A tal fine, occorre che le due cessioni rispettino congiuntamente i seguenti requisiti: - i beni vengano trasportati o spediti fuori dal territorio della UE; - il trasporto o la spedizione dei beni all'estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del primo cedente, anche se per incarico del proprio cessionario, ossia il promotore della triangolazione; - il promotore della triangolazione ed il cessionario extracomunitario non acquisiscono la disponibilità dei beni all'interno del territorio nazionale. Tuttavia, con riferimento alle potenziali criticità connesse al trasporto dei beni, l'Agenzia ritiene che la circostanza che il trasporto venga effettuato in nome e per conto del primo cedente da un vettore terzo, con modalità di consegna FOB, sia sufficiente a configurare quanto richiesto relativamente al trasporto, dal primo comma, lett. a), dell'art. 8 del DPR n. 633/1972. Infatti, il T.U delle Leggi Doganali approvato con il DPR n. 43/1973, all'art. 130 disciplina il caso di uscita di merci dal territorio doganale per via marittima e aerea, sancendo che, in tale fattispecie le merci si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili. Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di confermare questa chiave di lettura nella Risoluzione Ministeriale n. 416596 del 1986, nella quale viene chiarito che la non imponibilità al tributo, prevista dal richiamato articolo 8, lett. a) è altresì applicabile nel caso in cui i beni, acquistati nello Stato con la clausola FOB, vengono consegnati dal cedente nazionale direttamente al vettore marittimo od aereo che ne cura il trasporto all'estero; ciò in quanto, con il collocamento a bordo degli stessi devesi considerare rispettata la condizione dettata dalla norma fiscale in ordine all'esecuzione della spedizione o del trasporto dei beni medesimi fuori dal territorio doganale. Con riferimento invece alla circostanza che i beni entrino nella "disponibilità" del promotore, l'Agenzia ritiene che nel caso prospettato il fatto che sia la stessa Società, prima cessionaria, ad assemblare i beni non costituisca di per sé un ostacolo all'applicazione nella fattispecie in esame delle previsioni dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria, con Risoluzione n. 72/2000, ha chiarito che la circostanza che i beni prima della loro spedizione all'estero siano sottoposti ad opera del promotore a test o collaudi per il controllo della rispondenza del macchinario prodotto ai requisiti costruttivi richiesti non costituisce consegna in Italia, trattandosi di meri fatti tecnici diretti esclusivamente a garantire la qualità ed il funzionamento dei beni prima della loro spedizione e non costituisce un ostacolo alla considerazione dell'operazione quale cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8, lett. a), del DPR n. 633/1972. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che per configurare una triangolazione esente da Iva non è essenziale la prova del trasporto all'estero a cura e nome del cedente, quanto che l'operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti.