È esclusa la possibilità di modificare la bolletta doganale nel caso in cui il dichiarante abbia commesso un errore sulla quantità delle merci dichiarate. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 8 giugno 2023 relativa alla causa C-640/21. La dichiarazione doganale gioca, infatti, un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del sistema doganale, che si fonda su un meccanismo dichiarativo “di parte”. La semplificazione delle procedure amministrative per lo sdoganamento dei beni importati in territorio unionale determina numerosi vantaggi per gli operatori del settore. La merce, infatti, può essere sdoganata in maniera celere. La bolletta doganale svolge anche un ruolo significativo nella prevenzione delle frodi, in quanto assicura il corretto assolvimento dei dazi doganali, che rappresentano risorse proprie dell’Unione europea. Il Codice doganale dell’Unione (Reg. 952/2013, CDU) prevede, pertanto, l’obbligo di presentare una dichiarazione doganale accurata e completa, che deve essere compilata con la massima diligenza. Il legislatore unionale ha previsto diversi strumenti che consentono agli operatori di apportare correzioni e modifiche alla dichiarazione doganale anche nel caso in cui questa sia stata accettata dal sistema informatizzato, ma prima dello svincolo della merce. L’art. 173 del Reg. 952/2013 disciplina la c.d. “modifica della dichiarazione in dogana”, consentendo agli operatori di sottoporre a revisione una o più indicazioni contenute all’interno della dichiarazione, anche in un momento successivo alla sua accettazione. La possibilità di rettificare quanto dichiarato in dogana, ai sensi di tale articolo, non può essere autorizzata, nel caso in cui abbia l’effetto di far diventare oggetto di dichiarazione merci “diverse” da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale. Sul punto, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che per merci diverse si intendono non soltanto prodotti che hanno caratteristiche e proprietà oggettive differenti, ma anche gli stessi beni dichiarati in numero diverso. Con la sentenza 8 giugno 2023, causa C-641/2021, il giudice europeo ha stabilito, infatti, che l’art. 173 del CDU deve essere interpretato in maniera restrittiva. Non possono, infatti, essere corretti dopo l’accettazione della dichiarazione e lo sdoganamento della merce i dati che fanno riferimento alla quantità dei beni importati. La modifica della dichiarazione doganale non può, dunque, trovare spazio nel caso in cui l’operatore abbia per errore dichiarato un quantitativo di prodotti diverso rispetto a quello effettivamente importato. In particolare, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza europea, deve essere “strettamente limitata” la possibilità di modificare gli elementi materiali della dichiarazione in Dogana, con l’obiettivo di evitare che tale revisione consenta al dichiarante di sottrarsi agli obblighi previsti dalla normativa doganale vigente. La domanda di modifica della dichiarazione doganale, infatti, non può essere ammessa se ha il fine di apportare modifiche al quantitativo di merci che si intende importare. La Corte di Giustizia enfatizza il principio secondo cui la dichiarazione doganale dopo essere stata depositata e accettata dal sistema informatizzato diventa irrevocabile. Nella pronuncia in commento si sottolinea, infatti, che il Codice doganale dell’Unione europea si basa su un sistema dichiarativo di parte, che ha lo scopo di limitare i controlli e le formalità, cercando di prevenire le possibili frodi e le irregolarità che potrebbero causare gravi danni al bilancio unionale. Gli operatori, pertanto, sono tenuti a fornire nella dichiarazione tutte le informazioni richieste dal sistema così da agevolare una corretta riscossione dei dazi doganali. I giudici europei hanno escluso anche la possibilità di applicare l’istituto dell’invalidamento della dichiarazione doganale, previsto dall’art. 174 del CDU. Tale strumento, attivabile su esplicita richiesta dell’operatore, consente alle autorità doganali di invalidare la dichiarazione in Dogana anche dopo l’accettazione, ma prima che sia stato concesso lo svincolo della merce. Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia, appare evidente che non si possono utilizzare i rimedi correttivi previsti dagli artt. 173 e 174 del CDU nel caso in cui sia stato commesso un errore quantitativo nella dichiarazione doganale e la merce sia stata già svincolata. Il dichiarante, pertanto, sarà tenuto a presentare una nuova dichiarazione, in relazione al quantitativo eccedente, e ad adempiere le sanzioni amministrative, se previste dall’ordinamento doganale del Paese membro in cui è stato commesso l’errore.