Per il 2024 sono in arrivo alcune novità per le ritenute sui bonifici edilizi e sulle provvigioni.Le novità sono contenute nella legge di Bilancio 2024, attualmente all’esame parlamentare. In particolare, se la norma verrà confermata: - dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta; - a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari si applicherà anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. Alla luce delle novità, vale, dunque, la pena di riassumere la due normative interessate, tenendo conto che la legge è ancora all’esame parlamentare e, quindi, suscettibile di ulteriori modifiche. Ritenute sui bonifici per i bonus edilizi Con effetto dal 1° marzo 2024, si eleva - dall’8% all’11% - l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La norma in questione è l’art. 25, D.L. n. 78/2010 secondo cui le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Con provvedimento 30 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per applicare la ritenuta, specificando che essa è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e per le spese per interventi di risparmio energetico. Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare anche se istituiti successivamente al provvedimento (ad esempio superbonus, bonus mobili, etc.). Le banche e Poste Italiane S.p.a. che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti: - versare la ritenuta con modello F24, utilizzando il codice tributo 1039 (risoluzione 30 giugno 2010, n. 65/E); - certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate; - indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta - modello 770 - i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate. Attenzione La ritenuta deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dall’IVA. In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista l’effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante. Così, ad esempio, i condomini in qualità di sostituti d’imposta devono operare la ritenuta di acconto pari al 4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. In dette ipotesi, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, deve essere applicata la sola ritenuta dell’8% (11% dal 1° marzo 2024). Ritenuta sulle provvigioni L’altra novità è l’applicazione, con effetto dal 1° aprile 2024, delle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. La norma di riferimento è l’art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 secondo cui i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della ritenuta si applica nella misura fissata dal primo scaglione di reddito IRPEF, attualmente pari al 23% ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni sopra indicate. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni. La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa viene scomputata dall’imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Infine, si ricorda che i committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.