Nell’ambito delle misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici contenute nella Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), l’articolo 1, commi 88-90, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Dette disposizioni, inoltre, estendono, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, anche agli agenti d’assicurazione ed ai mediatori d’assicurazione. Ritenuta d’acconto su bonifici per agevolazioni fiscali - La disposizione introdotta dal sopra citato comma 88, modifica l’articolo 25 del D.L. n. 78/2010, innalzando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici, disposti dai contribuenti, per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La disposizione, come anticipato, si applica a decorrere dal 1° marzo 2024. Per completezza, è opportuno ricordare come il sopra richiamato articolo 25 del D.L. n. 78/2010, rubricato “Contrasto di interessi”, preveda che, le banche e le Poste Italiane S.p.a., operino una ritenuta dell’8% a titolo d’acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità ordinarie di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Le tipologie di pagamenti, nonché le modalità d’esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione ed alla dichiarazione delle ritenute operate, sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010. Secondo tale Provvedimento, la ritenuta è dovuta per le spese d’intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni, nonché per le spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni. Ritenuta d’imposta sulle provvigioni per rapporti di commissione - Il successivo comma 89 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, provvede ad estendere anche agli agenti d’assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese d’assicurazione, l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. L’estensione delle disposizioni sulle ritenute, riguarda anche i mediatori d’assicurazione per i loro rapporti con le imprese d’assicurazione e con gli agenti generali delle imprese d’assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese d’assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine, viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti, contenuto nel quinto comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis sopra citato, i soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 (ad eccezione delle imprese agricole) che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, d’agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta, si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito. La decorrenza delle disposizioni appena sopra descritte, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024.