Con riferimento alle spese che attribuiscono il diritto a fruire dei bonus edilizi, il pagamento si considera effettuato con l’ordine di bonifico alla banca. L’indicazione, fornita dall’Amministrazione finanziaria, può avere effetti rilevanti anche ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo. La soluzione al problema è sicuramente favorevole ai contribuenti che hanno disposto i bonifici relativi ai bonus edilizi in prossimità della fine dell’anno. Infatti, si rischiava di compromettere il diritto alla detrazione nei casi in cui l’addebito degli importi fosse stato materialmente effettuato all’inizio del nuovo anno 2024. Rileva il momento in cui viene impartito l’ordine di effettuare il pagamento L’Agenzia delle Entrate, al fine di argomentare la soluzione, ha richiamato i contenuti della risoluzione 23 aprile 2007, n. 77/E riguardante il caso del pagamento dei contributi di un professionista con l’utilizzo di una carta di credito. Il documento di prassi ha chiarito che “il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito”. Conseguentemente, “i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l’onere dando l’ordine di pagamento alla banca”. Secondo la risposta delle Entrate, il momento in cui materialmente viene effettuato l’addebito sul conto corrente attiene ad un rapporto interno tra correntista e l’istituto di credito. Ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento in cui viene impartito l’ordine di effettuare il pagamento. Se l’ordine è stato impartito entro la fine dello scorso anno, il pagamento delle spese relative agli interventi edilizi si considera effettuato nell’anno 2023 e quindi è possibile fruire dei benefici fiscali per i bonus in vigore fino al 2023 e nelle misure ivi previste. Interpretazione valida anche per i redditi di lavoro autonomo? Sarà interessante comprendere se l’Agenzia delle Entrate ritenga valida la soluzione anche per ciò che riguarda la determinazione dei redditi di lavoro autonomo e, più in generale, per i redditi relativi alle attività che si determinano in base al principio di cassa. Ad esempio Se un professionista impartisce l’ordine a una banca (con bonifico online) di effettuare il pagamento in favore di un altro professionista entro la fine dell’anno, il costo sarà deducibile immediatamente indipendentemente dalla data di materiale addebito della somma dovuta sul conto corrente. Tuttavia, il professionista beneficiario del bonifico riceverà l’accredito del compenso professionale nell’anno X + 1. Deve quindi ragionevolmente ritenersi che non si verificherà coincidenza tra la data di avvenuto pagamento e la data di incasso dei compensi professionali. Pertanto, se da una parte l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è favorevole ai contribuenti e risulta ispirata da esigenze di semplificazione per ciò che riguarda i bonus edilizi, rischia di dare luogo a complicazioni se estesa ai casi in cui le somme pagate siano assoggettate all’obbligo di ritenuta d’acconto. Infatti, tornando all’esempio precedente, il professionista che ha impartito l’ordine alla banca certificherà la relativa ritenuta nell’anno X, mentre il beneficiario dell’accredito del compenso dichiarerà lo stesso nell’anno X + 1. La certificazione, però, è relativa ai compensi dell’anno precedente e la mancata coincidenza tra i due momenti potrebbe “complicare” i rapporti con il Fisco.