Si avranno 90 giorni di tempo decorrenti dal 14 aprile 2023 (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), per proporre istanza di riesame al fine di ottenere l'ndennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022. Lo ha stabilito l'INPS con il messaggio n. 1389 del 14 aprile 2023. La norma citata ha previsto il riconoscimento - previa domanda all’INPS da parte dell’interessato - di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori: titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca; stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”. Come detto, il termine (da ritenersi non perentorio) per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dal 14 aprile 2023 (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione. Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame. Il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria. Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca L’articolo 19, comma 11, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che possono fare valere i seguenti requisiti: - i relativi contratti siano attivi alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022; - non titolarità, alla medesima data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022; - un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro. Con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, l'INPS fornirà successive istruzioni con separato e apposito messaggio, all’esito del riesame centralizzato in corso, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dalla normativa di riferimento, che ha comportato la reiezione delle relative domande. Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti L’articolo 19, comma 13, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. In tale platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono possedere i seguenti requisiti: - avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Si precisa che il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita; - un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro. Si ricorda che, per tale categoria di lavoratori, il pagamento da parte dell’INPS è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro. Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo L’articolo 19, comma 14, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS). Ai fini dell’accesso all’indennità in commento, detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e devono fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro. Si ricorda che il pagamento da parte dell’INPS, per i lavoratori dipendenti iscritti al FPLS, è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro. NASpI e DIS-COLL per il mese di novembre 2022 L'INPS precisa che laddove si fa riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che il requisito di accesso alla predetta indennità una tantum è l’avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.