Il bonus 200 euro è stato esteso ad alcune categorie di lavoratori. Gli articoli 31 e 32 del Decreto “Aiuti” hanno introdotto un assegno una tantum pari a 200 euro netti, da riconoscere a lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie beneficiarie. Con riguardo ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 31, il bonus è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, anche se erogata in agosto. Fanno eccezione una serie di casistiche residuali in cui la somma è stata riconosciuta con il compenso di giugno pagato a luglio. Per poter beneficiare dell’indennità, ai dipendenti è richiesto di: - essere in forza nel mese di luglio 2022; - aver beneficiato dal 1° gennaio 2022 al 23 giugno 2022, per almeno una mensilità, della riduzione dei contributi INPS a carico del lavoratore pari allo 0,80%. All’interno del successivo articolo 32 sono invece contemplati gli altri destinatari del bonus, tra cui si citano pensionati, beneficiari del Reddito di cittadinanza e destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. A distanza di quasi tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto “Aiuti”, dopo che l’INPS è intervenuta con numerosi messaggi e circolari esplicative, l’esecutivo Draghi è tornato ad occuparsi del bonus 200 euro, estendendone l’applicazione ad una serie di soggetti sinora esclusi. Due sono, in sostanza, le categorie oggetto dell’estensione del bonus 200 euro. La prima riguarda i lavoratori dipendenti (il cui diritto all’indennità è contenuto all’articolo 31 del Decreto “Aiuti”), la seconda interessa i collaboratori sportivi. Lavoratori dipendenti Con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 31 del Decreto Aiuti si prevede che il bonus 200 euro sia esteso in favore dei lavoratori dipendenti “di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” (articolo 23 comma 1 lettera a), bozza D.L. Aiuti bis) che nei primi sei mesi del 2022 non hanno beneficiato dell’esonero pari allo 0,8% (previsto dal suddetto articolo 1, comma 121), poiché interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS. A condizione che i soggetti in questione non siano già stati destinatari dell’indennità in quanto dipendenti o perché appartenenti alle altre categorie beneficiarie (indicate all’articolo 32 del Decreto numero 50/2022), l’erogazione del bonus è prevista con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. Al pari dei lavoratori dipendenti già destinatari del bonus 200 euro, la somma sarà corrisposta in busta paga, nella forma di un importo netto (esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF) che si aggiungerà alle altre competenze mensili. Di conseguenza, il soggetto incaricato di corrispondere il bonus sarà il datore di lavoro per conto dell’INPS, anticipando nel cedolino la somma interessata, salvo poi recuperarla in sede di versamento dei contributi all’Istituto con modello F24. La seconda tranche del bonus 200 euro sarà riconosciuta nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. Alla stregua della procedura applicata per i lavoratori dipendenti, destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 31 comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il bonus in via automatica, previa dichiarazione dell’interessato di: - non aver già beneficiato dell’indennità come lavoratore dipendente (articolo 31, comma 1); - non aver già beneficiato dell’indennità come appartenente alle altre categorie beneficiarie (articolo 32); - essere stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall’INPS nel primo semestre dell’anno 2022. L’ultimo periodo del nuovo comma 1-bis dell’articolo 31 prevede, in favore dei lavoratori che avrebbero dovuto ricevere il bonus 200 euro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, il pagamento dell’indennità stessa da parte dell’INPS “a domanda”. L’intervento dell’Istituto riguarda quanti, pur avendo avuto diritto al bonus, non lo hanno ricevuto dal datore di lavoro in busta paga. Successivi messaggi o circolari INPS chiariranno se questo “salvagente” si estenderà anche a coloro che, appartenenti alla prima campagna di pagamento del bonus a giugno – luglio, non lo hanno percepito dall’azienda. Gli oneri a carico dell’INPS, derivanti dall’estensione del bonus, vengono valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2022. Collaboratori sportivi Il decreto Aiuti bis (articolo 23 comma 1 lettera b) riconosce il bonus 200 euro in favore “dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità” previste nei periodi dell’emergenza COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economici della pandemia. Ci si riferisce in particolare alle indennità contemplate da: - articolo 96 del Decreto “Cura Italia” (D.L. numero 18/2020); - articolo 98 del Decreto “Rilancio” (D.L. numero 34/2020); - articolo 12 del Decreto “Agosto” (D.L. numero 104/2020); - articolo 17, comma 1 ed articolo 17-bis, comma 3 del Decreto “Ristori” (D.L. numero 137/2020); - articolo 10, commi da 10 a 15 del Decreto “Sostegni” (D.L. numero 41/2021). Il bonus in favore dei collaboratori sportivi sarà riconosciuto automaticamente da Sport e Salute S.p.a. Grazie ad uno scambio tempestivo di informazioni tra la stessa Sport e Salute ed INPS, si evitano “sovrapposizioni di pagamento” e si garantisce altresì la “più corretta e tempestiva applicazione della misura”. Si prospetta quindi, in favore dei collaboratori sportivi, l’erogazione d’ufficio del bonus, senza necessità di presentare alcuna domanda in merito. A fronte dell’impegno economico richiesto per l’erogazione del bonus, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di 30 milioni di euro.