La legge di conversione del decreto Aiuti (art. 2 bis L. n. 91/2022) rende operativa la previsione introdotta dalla legge di Bilancio 2022 in merito al nuovo bonus in favore dei lavoratori subordinati con orario di lavoro articolato in part time verticale. L’importo del contributo riconosciuto una tantum è pari a 550 euro e va riferito ai periodi non lavorati da parte dei lavoratori subordinati in forza con un orario di lavoro part time ciclico verticale: si tratta di prestazioni di lavoro svolte solo in alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana, alternati a periodi di non lavoro. Il “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale”, appositamente istituito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha una dotazione di risorse pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Part time ciclico verticale Il rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, può prevedere che la prestazione lavorativa sia svolta a tempo pieno (full-time) o a tempo parziale (part time). Nel contratto part-time (articoli 4-12 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) la riduzione dell'orario di lavoro può essere: - orizzontale, se la prestazione è resa tutti i giorni e per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero; - verticale, se la prestazione è resa a tempo pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno; - misto, che combina il part-time orizzontale e il part-time verticale. Il part time ciclico (o multi-periodale) è un contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che, in costanza di rapporto di lavoro presso la stessa azienda, il dipendente lavora solo in alcuni periodi dell’anno e resta inattivo per i periodi restanti. Lavoratori beneficiari Beneficiari del bonus sono i lavoratori assunti con un contratto, indifferentemente a termine o a tempo indeterminato, nel settore privato, che prestano la propria attività solo in determinati periodi (lavoro multi-periodale). In particolare, l’articolazione dell’orario di lavoro deve prevedere periodi non interamente lavorati: - della durata di almeno un mese in via continuativa; - complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane alla data della domanda. N.B. Il lavoratore beneficiario inoltre non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente nè percepire NASPI o essere in pensione. Quanto spetta Secondo il testo del decreto Aiuti convertito in legge il bonus part time verticale ammonta a 550 euro da erogare in unica soluzione. Le quote del ristoro terranno conto del rapporto tra i giorni di lavoro e di sospensione dall’attività e dalla retribuzione. L’indennità: - può essere riconosciuta solo una volta a ciascun lavoratore; - non concorre alla formazione del reddito; - non è imponibile nemmeno sotto l’aspetto previdenziale. Sulla base delle previsioni indicate dal dettato normativo ed in attesa delle istruzioni che saranno fornite dall’INPS è possibile ipotizzare due procedure di calcolo diverse a seconda della articolazione del part time: Esempio di calcolo 1) calcolo a settimane settimane non lavorate: 12 importo bonus su base settimanale = 550 euro/20 = 27,50 euro Importo complessivo bonus spettante = 330 euro 2) calcolo a giorni giorni non lavorati: 99 importo bonus su base giornaliera = 4,58 euro Importo complessivo bonus spettante = 453,75 euro Riconoscimento copertura previdenziale A beneficio della medesima categoria di lavoratori, in seguito ad una serie di ricorsi giudiziari conclusi con sentenze a favore dei lavoratori, la legge di Bilancio 2021 ha già riconosciuto la copertura contributiva dei periodi di sosta ai dipendenti del settore privato in part-time verticale ciclico: le settimane non lavorate sono da includere nel conteggio dell’anzianità necessaria per accedere alla pensione purché sia stato rispettato il minimale contributivo previsto dalla legge. In particolare, la previsione di legge ha riconosciuto, per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale in corso al 1° gennaio 2021 o con decorrenza iniziale successiva, che: - il periodo di durata del contratto sia riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione; - il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale. N.B. Per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. E’ dunque riconosciuta a questa categoria di lavoratori, in via automatica, la contribuzione per le 52 settimane annue, in ogni caso riproporzionate al minimale contributivo settimanale che nel 2022 è pari a 210,15 euro). In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, dunque, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno. Esempio Settimane lavorate anno 2020 = 35 Imponibile previdenziale lordo annuo = 10.500 euro Minimale contributivo anno 2020 = 206,23 euro 28.500/206,23 = 50 settimane riconosciute a fini pensionistici L’equiparazione ha effetto solo sul diritto della pensione (ovvero sul raggiungimento del requisito contributivo per accedere ai trattamenti previdenziali) e non sull’importo dell’assegno che viene sempre calcolato sugli effettivi contributi versati calcolati sulle retribuzioni.