L'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021 n. 178/2020, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, ha previsto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’agevolazione in esame è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’articolo 1 comma 713 della Legge di bilancio 2022 n.234/2021. Con il Provvedimento n. 153000/2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta in esame. In merito, si ricorda che entro il 28 febbraio scorso i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel 2023. Possono fruire del credito d’imposta le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche non esercenti attività economica; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che vi è un tetto massimo di spesa annua pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, l’Agenzia con il Provvedimento Prot. n. 151739/2024 ha determinato la percentuale del credito effettivamente fruibile per il 2023, pari al 6,45%, La percentuale è stata ottenuta rapportando il tetto massimo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate entro il 28 febbraio scorso. Pagamenti - Si ricorda che l’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Utilizzo del credito - Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo oppure in compensazione. Invece, gli altri soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6975” istituito con la Risoluzione n.17/2022. Compilazione mod. 730/2024 - I contribuenti che hanno maturato il credito d’imposta in seguito all’acquisto nel 2023 di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, devono darne indicazione nel modello 730/2024. In particolare, andrà compilato il rigo G15 “altri crediti” della sezione XIII del modello dichiarativo come segue: Colonna 1 (codice): andrà inserito il codice ‘10’ che identifica il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica; Colonna 2 (Importo): andrà indicato l’importo del credito spettante, ottenuto applicando all’importo del credito (pari al 50% delle spese sostenute) la percentuale comunicata con il Provvedimento AdE n. 151739/2024, pari a 6,45%; Colonna 6 (di cui compensato in F24): andrà indicato il credito d’imposta (eventualmente) utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.