Agenzia delle Entrate - Risposta n. 34 dell’11 gennaio 2021 Con la risposta n. 34 dell’11 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di bonus affitti e indennità di occupazione sine titulo. Il Decreto Rilancio all’art. 28 ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile in relazione ai canoni: - di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; - dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il comma 5 del citato articolo 28, come da ultimo modificato dall'articolo 77 del DL n. 104 del 2020 prevede che il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività' solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Inoltre è stato esteso il credito d'imposta in esame in relazione ai canoni locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle sole imprese operanti nei settori indicati all'allegato 1 annesso al citato decreto legge. Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i canoni agevolabili devono essere relativi a un contratto di locazione, così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti, del codice civile. In proposito, è stato se, ai fini della fruizione dell'agevolazione, sussista la possibilità di "assimilare" l'indennità di occupazione "sine titulo", corrisposta a seguito di un contratto di locazione cessato nel 2019 al canone di locazione di cui all'articolo 1571 e seguenti del codice civile. Ai fini dell'agevolazione di cui si tratta, i canoni agevolabili devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. A tale fattispecie, sono assimilabili alcuni ulteriori contratti finalizzati al godimento degli immobili aventi la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico". Inoltre occorre considerare che la finalità dell'agevolazione di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche. Pertanto, ai soli fini dell'agevolazione qui in commento, è stato evidenziato che l’occupazione sine titulo da cui scaturisce l'obbligo di pagamento dell'indennità può essere assimilato ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio. Di conseguenza, è possibile fruire del credito d'imposta, con riferimento alla quota di "indennità" imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in assenza di un contratto di locazione vigente per l'occupazione "sine titulo" di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione che ha espletato i suoi effetti sino al 2019.