La legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022, commi da 294 a 299) si occupa delle assunzioni agevolate previste per il 2023. Tra le misure adottate, si prevede l’innalzato il limite di esenzione contributiva a 8.000 riconosciuto a quei datori di lavoro che nel corso dell’anno 2023 assumono soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Si tratta di un rilancio di una agevolazione contributiva già resa stabile dalla l. n. 205/2017 con la finalità di incentivare l’occupazione giovanile stabile e che per gli anni 2021 e 2022 è stata ulteriormente incentivata prevedendo un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 6.000 euro. Per le assunzioni pertanto effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo sarà sempre del 100% ma nel limite massimo di 8.000 euro. Resta confermato che l’esonero contributivo non si applica al premio INAIL e la misura dovrà attendere il via libera da parte dell’UE. Evoluzione del quadro normativo La legge n. 205/2017 aveva previsto, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, per i datori di lavoro che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2018, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti la possibilità di fruire per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento del 50% per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero spettava con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non avessero compiuto 30 anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; per il solo 2018 l'esonero veniva riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età. La legge di Bilancio 2021 aveva incrementato la misura per le assunzioni effettuate nel 2021 e 2022 prevedendo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto i 36 anni di età l’innalzamento dell’esonero contributivo nella misura del 100%, sempre per un periodo massimo di 36 mesi ma nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La legge di Bilancio 2023 in continuità con la legge n. 178/2020, innalza il limite dell’esonero a 8.000 euro, fermo restando la durata di 36 mesi e il requisito soggettivo in capo al lavoratore. Datori di lavoro beneficiari Sono beneficiari dell’esonero contributivo 2023 i datori di lavoro privati (escluso il settore domestico) imprenditori e non imprenditori compresi anche quelli che non svolgono attività imprenditoriale. In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. le circolari n. 17/2015; n. 178/2015; n. 56/2016, n. 90/2016, n. 109/2017, n. 40/2018 e da ultimo la 54/2021), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: - gli enti pubblici economici; - gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; - gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; - le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; - le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - i consorzi di bonifica e industriali; - gli enti morali e gli enti ecclesiastici. Viceversa, non hanno diritto all’esonero contributivo: - le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; - le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; - le istituzioni universitarie; - gli Istituti autonomi case popolari; - le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; - gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. - le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; - l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran); - le Agenzie di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300. Lavoratori beneficiari L’esonero spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata nel corso dell’anno 2023: - non abbiano compiuto il 36°anno di età; - non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per quanto riguarda il rispetto del requisito anagrafico, questo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni, mentre per quanto riguarda il requisito di non essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, l’Inps (circ. n. 40/2018 e circ. n. 57/2020) ha precisato che non sono ostative al beneficio precedenti assunzioni con: - contratto intermittente a tempo indeterminato; - contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Sempre l’Istituto ha chiarito che non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc. Non è altresì ostativo al beneficio l’eventuale periodo di apprendistato con altro datore di lavoro non proseguito in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione Sono invece considerati ostativi alla fruizione dell’esonero precedenti rapporti in somministrazione a tempo indeterminato e rapporti di lavoro a tempo indeterminato terminati durante per il periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. Rapporti di lavoro agevolati Danno diritto a fruire dell’esonero contributivo: - assunzione a tempo indeterminato part time o full time; - trasformazione di rapporti a tempo determinato; - assunzione a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001; - assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Viceversa, non danno diritto a fruire dell’esonero contributivo le assunzioni di: - apprendisti; - lavoratori domestici; - lavoratori intermittenti; - dirigenti; - apprendisti in prosecuzione in rapporto a tempo indeterminato; - giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Agevolazione L’agevolazione consiste, per un periodo massimo di 36 mesi, nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. L’Incentivo viene previsto in 48 mesi a favore dei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene che in continuità con la misura prevista per il 2021 e 2022 nella definizione del tetto massimo di agevolazione contributiva annua non rientrano (e quindi sono da versare): - i premi e contributi INAIL, in quanto è la stessa norma a prevederlo; - i contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione del TFR previsto dall’art. 2120 c. c., come da comma 755 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, per effetto della esclusione dalla applicazione dei benefici, stabilita dal successivo comma 756; - il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali o di solidarietà previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n, 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano come previsto dall’art. 40 dello stesso decreto legislativo; - lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai fondi interprofessionali istituiti ex art. 118 della legge n. 388/2000; - il contributo di solidarietà per la previdenza complementare ed i fondi di assistenza sanitaria ex Legge n. 166/1991; - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e quello per gli sportivi professionisti previsti dal D.Lgs n. 166/1997. Sospensione Il beneficio previsto è subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Tabella comparativa 2021 – 2022 2023 Durata esonero 36 mesi Misura esonero 100% contributi c/datore di lavoro Limite massimo 6.000 euro 8.000 euro Datori di lavoro destinatari datori di lavoro privati (escluso il settore domestico) imprenditori e non imprenditori compresi anche quelli che non svolgono attività imprenditoriale Lavoratori destinatari Soggetti che alla data della prima occupazione incentivata non abbiano compiuto 36 anni