Anche per il 2019 è prevista la detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale: il bonus casa è stato, infatti, prorogato dalla legge di Bilancio, senza alcuna modifica e mantenendo il tetto di spesa di 96.000 euro, già previsto dalla legge di Bilancio 2018. Quali sono le particolarità della detrazione? Bonus Casa: spese rilevanti - le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; - in relazione alle parti comuni di edifici residenziali, anche le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria; - le spese per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (box e posti auto); la detrazione spetta anche in caso di acquisto, nel limite delle spese di realizzazione certificate dal costruttore; - le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche; - le spese per le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla sicurezza statica ed antisismica; - le spese per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; - le spese per gli interventi di messa a norma degli edifici; - le spese per le opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o di infortuni domestici; - le spese per gli interventi di bonifica dall’amianto. Sono agevolabili anche le spese relative ad interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Nel dettaglio le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute per: - la progettazione dei lavori; - l’acquisto dei materiali; - l’esecuzione dei lavori; - le altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento; - le relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti; - le perizie e i sopralluoghi; - l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; - gli oneri di urbanizzazione; - la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; - gli altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti previsti dal DM 18.2.1998 n. 41. Sono, inoltre, detraibili le spese sostenute per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore rispetto alle quali è stato precisato che se i dispositivi sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono ammesse alla detrazione spetta al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Se, invece, i contatori individuali sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18/E). Nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, ai fini dell’applicazione della detrazione di cui all’art. 16 del DL n. 63/2013 è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Tale principio è stato formulato sulla base del parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha specificato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente. La qualificazione delle opere edilizia spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime è necessario che dal titolo amministrativo che trattasi di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 come peraltro ammesso ai fini della fruizione della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (Agenzia delle Entrate Risposta Interpello 27/12/2018 n. 131). Come precisato dalla circolare n. 7/E/2018, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all’interrogazione parlamentare 14 gennaio 2014 n. 5-01866). Bonus Casa e interventi di risparmio energetico: impianto fotovoltaico Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lettera h) del citato art. 16-bis) del TUIR comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente. Danno diritto al beneficio di cui trattasi anche le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente a servizio dell’abitazione. Peraltro, la detrazione in esame non è cumulabile con le tariffe incentivanti ha, altresì, specificato che, alle condizioni sopra richiamate, la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato e che è, comunque, esclusa ove la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione (Agenzia delle Entrate Circolare 27 aprile 2018 n. 7/E). Il contribuente che ha già installato un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione senza beneficiare della detrazione può portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto e montaggio di un sistema di accumulo (che ha la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momento in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell’abitazione come, ad esempio, durante la notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico) consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (evitare il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (ridurre le dispersioni collegate alla trasmissione di energia). La detrazione, nel caso di specie è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19.09.2018, n. 8). Bonus Casa: “nuove” spese rilevanti dal 1° gennaio 2018 Dal 1° gennaio 2018, alcune fattispecie che ricadevano in precedenza nell’agevolazione del risparmio energetico con aliquota del 65% vengono “declassate” e scontano la detrazione del 50% al pari delle spese per interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Nel dettaglio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per: - l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi; - l’acquisto e la posa in opera di schermature solari; - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. La detrazione è pari al 50% delle spese con un massimo ammissibile di 96.000,00 euro. Attenzione Dal 2018, sono definitivamente esclusi dall’agevolazione (sia del 65% sia del 50%) gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013. La detrazione si applica inoltre nella misura del 50% per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per tali interventi, la detrazione massima riconosciuta è pari a 30.000 euro. Il beneficio è fissato al 65% anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative a: - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; - interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Tipologia di intervento Percentuale fino al 2017 Detrazione massima Percentuale dal 2018 Detrazione massima Finestre comprensive di infissi 65% 60.000 50% 60.000 Impianti di climatizzazione invernale 65% 30.000 50% 30.000 Schermature solari 65% 60.000 50% 30.000 Impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 65% 30.000 50% 30.000 Bonus Casa: aliquota della detrazione La detrazione in esame spetta nella misura del 50% a decorrere dalle spese documentate sostenute dal 26.6.2012 e fino al 31.12.2019 (Legge di Bilancio 2019). Dal 1° gennaio 2020, salvo proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Bonus Casa: limiti di spesa rilevanti L’ammontare massimo entro il quale le spese sostenute per i suddetti interventi rilevano ai fini del computo della detrazione, a partire dal 26.6.2012 e fino a tutto il 2019, è fissato nel limite di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Attenzione Il limite di 96.000,00 euro costituisce, comunque, un limite massimo per periodo d’imposta (anno solare). Pertanto, spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 fino a tutto il 2018, per un ammontare massimo di 96.000,00 euro. In relazione al periodo d’imposta 2017, 2018 e 2019: - spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute nel periodo per un ammontare massimo di 96.000,00 euro; - in caso di prosecuzione dei lavori (da anni precedenti) relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di 96.000,00 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Bonus Casa: lavori che si protraggono per più anni In ogni caso, qualora gli interventi sulla singola unità immobiliare consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Bonus Casa: pluralità di interventi sullo stesso immobile Rientrano nel conteggio del limite massimo di 96.000,00 euro anche le spese “per un diverso e autonomo intervento relativo allo stesso immobile”. Bonus Casa: pertinenze dell’abitazione Il limite di 96.000,00 euro va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze, unitariamente considerate (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124). Attenzione Pertanto, i lavori che riguardino anche pertinenze distintamente accatastate non fanno “moltiplicare” il limite (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 29.4.2008 n. 181). Bonus Casa: spese relative agli interventi sulle parti comuni Se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un’autonoma previsione agevolativa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2007 n. 206). In pratica, il contribuente può beneficiare della detrazione, fino ad un tetto massimo di spesa di 96.000,00 euro: - sia per gli interventi riguardanti i singoli appartamenti; - sia per le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, nell’ambito della quota millesimale di competenza. Nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite di 96.000 euro relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124 e 25.1.2008 n. 19). Pertanto, in caso di svolgimento di interventi edilizi agevolabili sia sulle singole unità immobiliari possedute nello stesso edificio che sulle parti comuni condominiali, il limite di 96.000,00 euro di spesa per le parti comuni si applica in relazione a ciascun appartamento posseduto e si cumula con lo stesso limite di 96.000,00 euro previsto per i lavori riguardanti ciascuno dei suddetti appartamenti. Attenzione Un autonomo limite di spesa non è invece ammissibile per gli interventi sulle parti comuni quando l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2007 n. 167). Bonus Casa: spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali Se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro dev'essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi (risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare 31.7.2013 n. 5-00783). Bonus Casa: adempimenti amministrativi Ai fini della detrazione, è obbligatorio: - indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, e segnatamente: a. i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento; b. nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione); c. gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; - conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti indicati in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sugli interventi volti al recupero edilizio, devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici: - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi edilizi rientrano fra quelli agevolabili; - la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; - le ricevute di pagamento dell’ICI (se dovuta), ovvero dell’IMU (dal 2012); - in caso di interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; - la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiari residenti; - la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; - le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; - le ricevute dei bonifici (bancari o postali) di pagamento delle spese. Attenzione Restano salvi i casi in cui non è necessario l’utilizzo del bonifico (es. oneri di urbanizzazione, diritti, bolli, TOSAP, ecc.). In caso di lavori su parti comuni condominiali, il condomino può fruire della detrazione solo se in possesso della certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale (che deve essere conservata ed esibita dallo stesso amministratore) e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2012 n. 19). In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico (circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3/E). Attenzione L’Agenzia delle Entrate, annualmente, pubblica una guida operativa (Guida 23/11/2018) che illustra l’intera disciplina e spiega le varie fattispecie che la caratterizzano. Bonus Casa: comunicazione a ENEA Per gli interventi di ristrutturazione che conseguono anche il risparmio energetico è necessario inviare all’ENEA i dati relativi. L’adempimento è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 con la modifica dell’art. 16, comma 2-bis del D.L. n. 63/2013 e la sua attuazione decorre dal 21.11.2018. Rientrano nella comunicazione gli interventi di ristrutturazione, beneficiari del bonus fiscale del 50%, che sono volti anche a conseguire il risparmio energetico. Da non confondere, quindi, con gli specifici interventi sul risparmio energetico che beneficiano dell’altra detrazione del 50/65%. Volendo semplificare, la comunicazione deve essere inviata per: - interventi con riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; - interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; - interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; - interventi con riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; - installazione di impianti (collettori solari) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazioneper riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; - sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; - installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto o sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; - installazione di scaldacqua a pompa di calore o generatori di calore a biomassa; - installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; - installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; - impianti fotovoltaici. Sono da trasmettere anche i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici ma solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i quali si fruisce del c.d. “bonus mobili”. Per trasmettere i dati occorre collegarsi all’apposito sito di ENEA da cui si accede alla procedura per la compilazione e l'invio della dichiarazione di detrazione. Questa avviene dopo che ci si è registrati specificando se si tratta di: - beneficiario: utente finale che ha pagato l'intervento e che beneficerà della detrazione; - intermediario tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società). Una volta che si è compilata la comunicazione, alla fine della procedura telematica c’è una scheda con i dati catastali. La pratica, quindi, va inviata e si riceve un numero della ricevuta elettronica. Sulla base del momento in cui sono stati terminati i lavori è definito il calendario dell’invio della comunicazione: - lavori ultimati tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018: la comunicazione va trasmessa entro il 19 febbraio 2019; - lavori ultimati a partire dal 22 novembre 2018: la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Bonus Casa: detrazione e bonifico incompleto L’Amministrazione finanziaria, nella circ. 18.11.2016 n. 43/E, precisa che la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e quella IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica spetta anche se il bonifico è incompleto e non sia stato possibile operare la ritenuta. In questo caso è necessario che il beneficiario dell’accredito (es. l’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa, ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. Bonus Casa: acquisto di box pertinenziale Un altro importante chiarimento riguarda la possibilità di detrarre le spese che sono state sostenute anteriormente al rogito notarile, seppur in assenza di un contratto preliminare di vendita registrato. L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 43/2016, superando i precedenti chiarimenti, afferma che il beneficio fiscale è riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. La detrazione è riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 16-bis del TUIR, anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenzialiad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi. Nei vari documenti di prassi il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo” (cfr. circ. n. 121/1998 e circ. n. 7/E/2018); si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione. Pertanto - fermo restando che la riconducibilità di un determinato intervento edilizio nell’ambito della ristrutturazione edilizia, piuttosto che nell’ambito della nuova costruzione, comporta valutazioni tecniche - posto che il box auto acquistato derivi da un intervento di ristrutturazione di un immobile a uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile (Agenzia delle Entrate Risposta a interpello 19.09.2018 n. 6). Bonus Casa: ripartizione della detrazione La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, per le spese sostenute negli anni 2002 e successivi.