La legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori bonus per favorire il recupero del patrimonio edilizio. In particolare, oltre alle consuete proroghe, una disposizione completamente nuova prevede la possibilità di beneficiare della “detrazione rinforzata” del 90% per gli interventi di restauro relativi alle facciate di edifici. Inoltre, non sono previsti limiti di spesa. La nuova disposizione è sicuramente molto interessante anche se dovranno essere chiariti alcuni punti che ne renderanno difficile la concreta applicazione. L’art. 25 della legge di Bilancio 2020 (“Bonus facciate”) prevede per i soggetti IRPEF, l’attribuzione di una detrazione di imposta del 90%, da suddividere in dieci annualità, per le spese documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o al restauro della facciata di edifici, inclusa la semplice manutenzione ordinaria. Interventi agevolabili e possibili criticità Il beneficio della detrazione riguarda sia le spese ordinarie come, ad esempio, la semplice tinteggiatura, sia gli interventi straordinari, come il rifacimento integrale della facciata. Dovrebbero essere riconducibili nel perimetro applicativo della disposizione le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi esterni, il rifacimento di intonaci, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, etc. La detrazione “rinforzata” è limitata, in base all’interpretazione letterale della disposizione, agli interventi sulle facciate. Ad esempio Si consideri un intervento avente ad oggetto la tinteggiatura di una parete. La stessa ditta potrebbe aver ricevuto l’incarico sia di tinteggiare la facciata esterna dell’edificio, ma anche l’androne condominiale. Con tale termine si indica quel luogo di passaggio interposto tra il portone dell’edificio e le scale condominiali e che ha la funzione di mettere in collegamento la pubblica via con le scale condominiali, i locali della portineria, ed in generale con le altre parti dell’edificio. Trattandosi di una “zona” che si pone all’interno dell’edificio sembra difficile ricondurre le opere di tinteggiatura riguardanti l’androne tra quelle relative alla facciata. In questo caso, la detrazione dovrebbe essere quella ordinaria del 50%. L’Agenzia delle Entrate dovrà quindi intervenire con tempestività per delimitare l’ambito oggettivo degli interventi che possono fruire della maggiore detrazione del 90% in luogo di quella ordinaria del 50%. Il criterio di cassa Il diritto alla detrazione, e quindi anche all’applicazione della detrazione “rinforzata”, sorge all’atto del pagamento. È irrilevante il momento in cui il lavoro sia stato appaltato alla ditta esecutrice o quando la stessa ditta ne abbia curato l’esecuzione. Conseguentemente, se il lavoro è iniziato nell’anno 2019 e sarà ultimato nello stesso anno, sarà possibile fruire della maggiore detrazione, qualora il condomino abbia effettuato il pagamento nel successivo anno 2020, cioè allorquando sarà entrata in vigore la nuova disposizione. Questo aspetto non deve essere sottovalutato in quanto, dopo la pubblicazione della bozza della legge di Bilancio 2020, i condomini che hanno già eseguito i lavori di restauro della facciata, senza completare il relativo pagamento, avranno l’interesse a posticipare il pagamento della maggior somma possibile, al successivo anno 2020. Ciò con l’intento di massimizzare l’importo della detrazione del 90 per cento. Si dovrà quindi fare riferimento al momento in cui il cui il condominio effettuerà materialmente il pagamento che, per fruire della maggiore agevolazione, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020. Successivamente, l’amministratore provvederà a ripartire la detrazione tra i singoli proprietari in base alla quota millesimale da ciascuno posseduta. A tal proposito, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è sufficiente che i singoli proprietari/condomini effettuino il pagamento della somma loro richiesta dall’amministratore, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per far valere il diritto alla detrazione. Ad esempio Se la ditta viene pagata dall’amministratore nell’anno 2020 e il singolo condomino effettua il pagamento della quota a suo carico entro il 30 novembre 2021, sarà possibile fruire della detrazione “rinforzata” in diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.