Bonus psicologo: pubblicate le graduatorie relative alle domande 2024

Con il messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024 l’INPS comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza. I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse disponibili.

Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. In tale pagina sono disponibili: la scheda informativa della misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo decorrenti dall’11 luglio 2024 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Il bonus in argomento è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE.

L’INPS provvederà a riconoscere il beneficio agli aventi diritto in base alle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate. Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del bonus in oggetto potrà avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

Le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.