Primo via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione del cuneo fiscale per il lavoro dipendente. Il provvedimento, licenziato con modifiche dal Senato e che passa ora all’esame della Camera, contiene interventi per la riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati. Cosa prevede il D.L. Il decreto legge n. 3/2020 prevede, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (rapportato al periodo di lavoro), l’erogazione da parte dei datori di lavori di un bonus di 100 euro mensili, con funzionamento analogo a quello previsto dal cd. bonus Renzi di 80 euro che viene abrogato dal 1° luglio 2020, per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, con esclusione dei pensionati. Dal 2021, il bonus spetterà invece per tutto l’anno in misura pari a 100 euro mensili, rapporto al periodo di lavoro nell’anno. In particolare, il beneficio spetta interamente se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Per coloro invece che conseguono in reddito superiore, il bonus non spetta ma è prevista una ulteriore detrazione fiscale che opera dunque fino a concorrenza dell’imposta. Più specificamente, l’ulteriore detrazione è pari a: - 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; - 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. In entrambi i casi è previsto che i datori di lavoro verifichino in sede di conguaglio la spettanza del beneficio e nel caso di non spettanza, i sostituti d'imposta provvedano al recupero del relativo importo. Qualora l’importo della somma non spettante superi 60 euro, il recupero viene effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Emendamenti approvati Poche le modifiche contenute negli emendamenti approvati, relativi agli articoli 1 e 2 del provvedimento. In particolare, sono stati accolti gli emendamenti 1.7 (all’unanimità), 1.19 e 1.20. Una prima modifica tocca il comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n. 3/2020 ed è tesa a specificare che i sostituti d’imposta riconoscano il trattamento integrativo in via automatica. La seconda modifica riguarda invece l’ipotesi in cui il trattamento integrativo si riveli non spettante. Viene previsto che i sostituti d'imposta provvedano al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 e nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Dunque, la novità è l’allungamento da 4 a 8 rate delle rate per il recupero. Analoga modifica è stata approvata all’articolo 2 del D.L. n. 3/2020 per quanto riguarda la restituzione delle somme non spettanti a titolo di detrazione. Quindi, anche in questo caso, la restituzione potrà avvenire in 8 rate anziché in 4 rate. Emendamenti non accolti o ritirati Ritirati o non accolti gli altri emendamenti presentati che riguardavano la platea dei beneficiari, le procedure applicative ed anche la misura del beneficio. Platea dei beneficiari L’emendamento 1.1 a firma Perosino, prevedeva l’estensione del bonus da 100 euro mensili anche favore dei pensionati. Gli emendamenti 1.2 e 2.1, invece proponevano l’ampliamento anche per i lavoratori autonomi di cui all’art. 53 del TUIR. Il primo prevede una estensione analoga a quella dei lavoratori dipendenti ed assimilati; il secondo, invece, un credito d’imposta di 1000 euro per i lavoratori autonomi con un reddito da 7.500 a 20.000 euro, per le prestazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L’emendamento 1.3 intendeva estendere limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 anche nel caso in cui l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Si tratta degli incapienti: in questo caso viene proposto il riconoscimento della somma a titolo di trattamento integrativo. Modalità di riconoscimento del bonus Diversi emendamenti invece si occupavano di regolare meglio le modalità di riconoscimento del bonus prevedendo che possa essere riconosciuto dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio. L’emendamento 1.11 prevedeva la riduzione della soglia di accesso alla rateazione da 60 euro a 30 euro; viceversa, l’emendamento 1.10 proponeva invece l’aumento da 60 euro a 100 euro elevando però i tempi di recupero. Misura Due emendamenti invece miravano ad incrementare la misura del bonus in presenza di condizioni soggettive particolari del lavoratore. In particolare, l’emendamento 1.17 prevedeva l’incremento della misura qualora si tratti di contribuenti rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999. Previsto poi il riconoscimento di una somma aggiuntiva a quella normalmente spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 25%. L’emendamento 1.18 proponeva invece l’incremento della misura qualora si tratti di contribuenti in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. In particolare, la somma dell’incremento previsto è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio. In entrambi i casi l’incremento non sarebbe automatico ma condizionato all’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.