La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha pubblicato la circolare n. 16 del 2 novembre 2021 con cui interviene a specificare i criteri di spettanza e le modalità di richiesta del credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Soggetti beneficiari Il credito di imposta spetta alle seguenti categorie di soggetti: - imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; - enti e società; - stabili organizzazioni di soggetti non residenti; - persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni; - enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; - enti religiosi civilmente riconosciuti; - strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast; senza alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari Spese agevolabili Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per le seguenti categorie di spese: 1) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 2) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 3) acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza, barriere e pannelli protettivi, spese di pulizia degli impianti di condizionamento Imputazione delle spese sostenute Il credito di imposta riguarda le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, applicando: - il criterio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali; - il criterio della data di registrazione del documento contabile per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - il criterio di competenza per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate La comunicazione di richiesta del credito di imposta è inviata per via telematica tramite: - il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; - i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 15 luglio 2021. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.