Buone notizie per i datori di lavoro che attendono di fruire del bonus Sud con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019. Il decreto ANPAL istitutivo del Bonus Occupazione Sud (decreto n. 178 del 29 aprile 2019) aveva esplicitamente escluso dalla possibilità di richiedere lo sgravio i datori di lavoro che avevano effettuato l’assunzione nei primi quattro mesi di quest’anno. E mentre datori di lavoro e intermediari sono ancora in attesa dell’emanazione della circolare INPS con le istruzioni per la fruizione dello sgravio, novità giungono da un emendamento al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che ha ottenuto il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze. La modifica al testo normativo prevede lo stanziamento di circa 200 milioni di euro di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento del beneficio per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno. Il bonus dunque sarà rifinanziato retroattivamente attingendo alle risorse a carico del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione 2014-2020”, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018, del 28 febbraio 2018. Condizioni per la spettanza Ad essere incentivati sono i nuovi rapporti di lavoro instaurati nel 2019 con sede di lavoro ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), senza che abbia alcuna rilevanza la residenza del lavoratore. L’agevolazione può essere richiesta dai datori di lavoro, operanti nel settore privato, che assumono soggetti che, oltre ad essere disoccupati (ex art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019), abbiano: a) età compresa tra i 16 anni e 34 anni; b) età pari o superiore a 35 anni e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017). Ulteriore condizione di base è che i lavoratori assunti con questo incentivo non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. N.B. In caso di trasferimento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni incentivate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Contratti di lavoro incentivati Le tipologie contrattuali incentivate sono le seguenti: - contratto a tempo indeterminato; - contratto a tempo indeterminato in somministrazione; - contratto di apprendistato professionalizzante, sia full time che a tempo parziale. N.B. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Misura dell’incentivo Lo sgravio può essere concesso nella misura del 100% della contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, entro il tetto massimo di 8.060 euro su base annua, per ciascun lavoratore assunto. L’importo calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Aiuti di Stato In accordo con quanto previsto per gli anni precedenti, l’incentivo può essere fruito: 1) entro i limiti del de minimis; 2) oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto oppure nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni: - mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza ancora aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; - assunzione in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato. Fruizione in cumulo con altri incentivi L’incentivo è cumulabile con: - l’incentivo previsto in favore di chi assume percettori di reddito di cittadinanza (art. 8 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019); - l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis della Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Decreto Dignità), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua; - con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni. Richiesta del beneficio Spetta all’INPS, adesso, definire le modalità con cui i datori di lavoro interessati possono inoltrare, per via telematica, la richiesta di concessione del bonus, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. L’INPS, ricevuta la domanda, effettua le seguenti operazioni: a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo; c) accerta la disponibilità residua delle risorse; d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro. L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.