Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è cumulabile con altri incentivi che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta “Transizione 4.0” (se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Questo è quanto emerge, dalla lettura dell’articolo 38, comma 18, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52) che introduce il nuovo "Piano Transizione 5.0". Ma andiamo con ordine. Situazione imprese del Mezzogiorno – Dalla lettura, dell’articolo 38, comma 18, del decreto PNRR si legge: “Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. Da tale detto normativo, le imprese del Mezzogiorno, ne escono fortemente penalizzate. Basti pensare che tali aziende con il credito d’imposta Sud e il credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 potevano arrivare a coprire fino all’80% della spesa e anche oltre. Le imprese localizzate nel Sud, oltre a perdere la riduzione dell’Ires del 50%, come illustrato nel documento di ricerca rubricato «Le zone economiche speciali» della Fondazione nazionale dei commercialisti (si veda pagina 25), stanno per perdere, anche, il cumulo del credito d’imposta previsto per le aree Zes (che di fatto sostituisce il credito d’imposta per il Mezzogiorno) con la nuova misura 5.0 (Piano Transizione 5.0). Stando alla situazione attuale, le imprese del Mezzogiorno sono escluse dalla partecipazione agli incentivi per la riduzione dei consumi energetici. Tali imprese, saranno interessate a farlo sono nel caso in cui decidano di effettuare investimenti nell’ambito del fotovoltaico oppure si accollano spese di importo molto elevato che portino a capienza uno degli strumenti. I pannelli fotovoltaici e gli altri sistemi per autoproduzione e autoconsumo - L’accordo siglato con la Ue lo scorso agosto 2023 prevede, oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione. In particolare, i 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo 3.780 milioni per i beni strumentali; 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione; 630 milioni per la formazione. Le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni (3.118.500 per ciascun anno, oltre ai 63.000.000 che spettano al MIMIT per la realizzazione della piattaforma). Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa come si legge nell’articolo 38, comma 5, del decreto PNRR in commento, è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Una volta attivato l’investimento in beni strumentali è possibile avere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”. Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè: 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. Arriviamo così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici. Un unico cumulo – Il provvedimento in commento, prevede inoltre un solo cumulo possibile. Il credito d'imposta, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.