Bonus tv: arriva il codice tributo per lo sconto applicato dai rivenditori

Si tratta del codice tributo "6912" e consente al rivenditore di recuperare gli sconti praticati agli utenti finali per l'acquisto di televisori idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2019

Mise – Decreto 18 ottobre 2019


Bonus tv: arriva il codice tributo per lo sconto applicato dai rivenditoriCon la risoluzione n. 105/E del 17 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6912” per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 (cd. “Bonus tv” – si veda sull’argomento: Bonus Tv: ecco come richiedere l’incentivo per acquistare un televisore di nuova generazione).

Come funziona lo sconto

Il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.
Ai fini dell’applicazione dello sconto, il venditore trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, una comunicazione telematica contenente le informazioni necessarie, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In esito alle dovute verifiche, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni rilasciate dal servizio telematico, pena lo scarto del modello F24.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6912” denominato “BONUS TV – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 – D.M. del 18 ottobre 2019”.

Come compilare il modello F24

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo “6912” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l’apparato venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite l’apposito servizio telematico. Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6912”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 105/E/2019

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