Bonus vista: modalità di comunicazione dei rimborsi

Con il provvedimento prot. n. 402886 del 16 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022 (cd. “bonus vista”).

L’articolo 6 del decreto citato ha stabilito che per l’acquisto dei beni menzionati al periodo precedente, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello stesso decreto, è previsto il rimborso di euro cinquanta sulla spesa sostenuta, fermi restando i requisiti di accesso all’agevolazione previsti dall’articolo 3 del medesimo decreto. Il termine ultimo per l’effettuazione delle spese che possono essere oggetto di rimborso, fissato al 4 maggio 2023, è stato definito dal Ministero della salute tenendo conto dello slittamento della messa a disposizione della piattaforma web di cui all’articolo 2 del citato decreto interministeriale. Tale decreto aveva, infatti, inizialmente previsto che la piattaforma web fosse messa a disposizione, per i soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive e per i beneficiari del bonus, rispettivamente, a partire dal quarantacinquesimo giorno e dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello stesso decreto. Successivamente, però, la piattaforma è stata resa disponibile il 20 aprile 2023 per gli esercenti e il 5 maggio 2023 per i beneficiari.

Il comma 7 del citato articolo 6 del decreto interministeriale ha previsto che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all’Agenzia delle Entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché ai fini dei controlli e che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per ciascun rimborso i dati comunicati dal Ministero della salute sono:

a) codici fiscali dei seguenti soggetti:
– richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
– beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
– intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.
b) importo del rimborso erogato;
c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

La messa a disposizione di tali dati viene effettuata entro il 16 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate riceve i dati dei rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, conservati nei sistemi informativi gestiti da Sogei S.p.a., che in tale contesto opera anche in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute, tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato.

I dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria.

I dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata e per le attività di controllo di cui al d.P.R. n. 600/73, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato d.P.R., nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente. I dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

La sicurezza nello scambio dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti la cifratura del canale trasmissivo e dei dati. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. Tali dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.