Agenzia delle Entrate - Risposta n. 173 del 10 giugno 2020 Con la risposta n. 173 del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione di borsa di studio erogata da un'organizzazione intergovernativa ad un soggetto residente in Italia. Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Il regime ordinario di imponibilità che caratterizza, in generale, le borse di studio, è derogato, per espressa previsione normativa, con riferimento ad alcune specifiche tipologie di borse di studio erogate: - dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria - per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca post lauream; - agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano; - nell'ambito del programma "Socrates"; - dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Inoltre, vengono previste delle esenzioni in relazione alle borse di studio, erogate nell'ambito del programma "Erasmus +" per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Le disposizioni di esenzione sono a fattispecie esclusiva e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Di conseguenza le borse di studio "diverse" da quelle sopra menzionate, non sono suscettibili di esenzione. Ne consegue che la borsa di studio laddove non è riconducibile a nessuna delle previsioni di favore è soggetta al regime di tassazione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, quale reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.