Canoni di abbonamento speciale Rai: rimangono invariati anche per il 2020

Confermati gli importi validi per l’anno scorso per chi detiene apparecchi radioriceventi o televisivi in alberghi, bar, ristoranti, cinema e teatri o comunque fuori dall’ambito familiare

Mise – Decreto 20 dicembre 2019


Non cambiano per quest’anno i canoni di abbonamento speciale relativi agli apparecchi radioriceventi o televisivi installati negli esercizi pubblici come, per esempio, alberghi, bar, ristoranti, cinema e teatri, o comunque fuori dall’ambito familiare. Così stabilisce il decreto 20 dicembre 2019 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020, che conferma il riferimento alle tabelle 3 e 4 allegate al Dm 29 dicembre 2014, per quantificare quanto è tenuto pagare chi rientra in tale fattispecie.

Il canone radio-tv speciale va pagato da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio e/o televisive in esercizi pubblici ed è valido solo per l’utilizzo all’indirizzo dichiarato al momento della stipula, indicato nel libretto d’iscrizione. I soggetti che detengono più dispositivi in sedi diverse dovranno stipulare un canone per ciascuno degli immobili dove viene utilizzato un apparecchio ricevitore.

Gli importi da pagare indicati alla tabella n. 3 sono validi per l’uso della televisione nelle strutture ricettive: dai ristoranti ai bar, campeggi, villaggi, alberghi eccetera. In questo caso si va da 195,87 euro di canone per chi, qualsiasi sia la categoria dell’impianto, usa un solo apparecchio televisivo, a 6.528,27 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e Iva) per gli alberghi con 5 stelle e con cento o più camere. Nelle categorie che trovano riscontro nel pagamento minimo rientrano anche circoli, associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi, studi professionali e mense aziendali.
Per la detenzione del solo apparecchio radiofonico il canone annuo di abbonamento ammonta a 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e Iva).

Quanto si deve pagare a titolo di canone speciale per l’uso degli apparecchi televisivi nei cinema, teatri e negli altri locali a questi assimilabili è riportato nella tabella 4.
Per questi impianti gli importi cambiano a seconda della categoria: le sale cinematografiche di 4ª e 5ª categoria, con i teatri tenda, scontano un canone di 243,51 euro più una percentuale dell’incasso se viene utilizzato uno schermo gigante per la trasmissione o se la trasmissione stessa è l’unica componente dello spettacolo.
I cinema, teatri o discoteche di tutte le altre categorie devono corrispondere a titolo di canone 315,97 euro, più una percentuale in relazione alla loro capienza; in questo caso l’importo della maggiorazione legata al numero dei posti nella struttura varia a seconda della categoria dell’impianto.

Le disposizioni contenute nel Dpcm hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

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