La Corte di Giustizia è stata interpellata per fornire chiarimenti nella causa C-235/18 in merito al rifiuto di rimborsare ad un’impresa madre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ad operazioni di acquisto di carburante mediante carte carburanti. IL FATTO L’impresa madre esercita l’attività di trasportatore di veicoli utilitari di costruttori noti, a partire dallo stabilimento di produzione sino all’indirizzo dei clienti. Tale servizio viene garantito mediante varie controllate aventi le proprie sedi sociali in differenti Stati membri. Inoltre l’impresa madre organizza e gestisce la fornitura a tutte le proprie società di carte carburante, emesse da diversi fornitori di carburante pertanto i veicoli trasportati vengono riforniti mediante carte carburante personali, rilasciate ai conducenti. Per ragioni organizzative e tenuto conto dell’ammontare delle spese, tutte le operazioni effettuate mediante carte carburante sono centralizzate dalla società madre in Austria, la quale riceve dai fornitori di carburante le fatture comprovanti, segnatamente, l’acquisto di carburante con IVA. Alla fine di ogni mese, la società rifattura alle proprie controllate il carburante messo a disposizione ai fini della prestazione del servizio di trasporto dei veicoli, con una maggiorazione del 2%. Queste società controllate sono autorizzate a compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società madre austriaca oppure a pagare tali fatture entro un termine che varia da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento. In sostanza viene chiesto alla Corte di Giustizia UE, «Se le attività di messa a disposizione di carte carburante, nonché quelle di negoziazione, finanziamento e pagamento a saldo dell’acquisto del carburante mediante le carte suddette, rientrino nella nozione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2006/112], oppure se tali attività complesse possano essere considerate operazioni a catena, aventi come obiettivo principale la cessione di carburante». LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia UE ricorda che sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e si considera in linea di principio come cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Nel caso di specie, risulta che la messa a disposizione, da parte dell’impresa, di carte carburante alle proprie controllate, permette a queste ultime segnatamente di approvvigionarsi di carburante presso delle stazioni di rifornimento che inviano poi direttamente alla stessa impresa le fatture comprovanti l’acquisto di carburante con IVA, riguardo alla quale è stata presentata una domanda di rimborso all’amministrazione tributaria polacca. L’impresa non ha dunque, sul carburante per il cui acquisto essa richiede il rimborso dell’IVA, un potere di disposizione come se ne fosse proprietaria. Infatti, tale carburante viene acquistato dalla sua controllata in Polonia direttamente presso i fornitori e a sua totale discrezione così come è a sua discrezione scegliere la qualità, la quantità, il tipo di carburante, nonché il momento dell’acquisto e il modo di utilizzarlo. La stessa impresa controllata sopporta altresì la totalità dei costi collegati a tale rifornimento. Da quanto detto emerge che nel caso in esame, finanziando in anticipo l’acquisto del carburante non vi sia la cessione di un bene, ossia il carburante, nei confronti dell’impresa che non può dunque pretendere il rimborso dell’IVA. Di contro l’operazione è una prestazioni di servizi anzi, la Corte di Giustizia UE ritiene che si tratti di una vera e propria operazione finanziaria che è assimilabile, più precisamente, alla concessione di un credito. Alla luce di quanto esposto, la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’imposta sul valore aggiunto.