Il decreto Agosto prevede un nuovo stop alla notifica delle cartelle di pagamento. L’invio non potrà più essere effettuato con decorrenza dal 1° settembre, ma dovrà attendere il 15 ottobre, cioè la fine del periodo emergenziale. Inoltre, il pagamento del debito arretrato e sospeso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il mese successivo, quindi entro il 30 novembre 2020 e non entro la precedente scadenza del 30 settembre. Le varie sospensioni nei decreti emergenziali Il legislatore è intervenuto a più riprese con tre decreti legge. La disposizione originaria è costituita dall’art. 68 del decreto Cura Italia, cioè il D.L. n. 18/2020. In particolare, tale disposizione ha sospeso i pagamenti delle cartelle, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito aventi scadenza dall’8 marzo fino al 31 maggio. In tal caso gli importi arretrati avrebbero dovuto essere versati in un’unica soluzione entro il mese successivo, quindi entro il 30 giugno 2020. Il successivo decreto Rilancio, cioè l’art. 152 del D.L. n. 34/2020, ha ulteriore prorogato la sospensione della notifica dei predetti atti fino al 31 agosto 2020. In tale ipotesi il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 settembre 2020. Ora, l’art. 99 del D.L. n. 104/2020, la cui rubrica è “Proroga riscossione coattiva” ha sostituito le parole 31 agosto con le parole 15 ottobre. Il termine di versamento risulta ulteriormente differito al 30 novembre 2020. Accertamenti esecutivi L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni relative all’ambito applicativo della disposizione con la circolare n. 5/E del 2020. In particolare, è stato precisato che il riferimento agli accertamenti esecutivi riguarda esclusivamente quelli già affidati all’agente della riscossione. Cartelle Per quanto riguarda le cartelle si deve fare riferimento a quelle i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 ottobre. Non è dunque rilevante la data di notifica. Ad esempio La sospensione dei termini si applica anche se la cartella di pagamento è stata notificata il 1° marzo scorso. Infatti, in tali ipotesi, il sessantesimo giorno, cioè il termine di pagamento, è spirato all’interno del predetto arco temporale. La sospensione invece non si applica se la cartella di pagamento fosse notificata il 16 ottobre, cioè data a partire dalla quale l’Agente della riscossione potrà riprendere la consueta attività di notifica. Piani di rateazione La sospensione dei termini in esame si applica anche ai piani di rateazione in corso le cui rate scadono all’interno del medesimo arco temporale 8 marzo - 15 ottobre 2020. Come evitare il pagamento in unica soluzione In questa fase i contribuenti hanno scarsa liquidità a disposizione. Si pone dunque il problema di comprendere come fare fronte alle nuove cartelle che sono state notificate e i cui termini di versamento sono stati sospesi, ma solo temporaneamente. Può, infatti, essere evitato il versamento in unica soluzione, entro la scadenza del 30 novembre prossimo, accedendo a un piano di rateazione ordinario previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 600/1973. Esiste poi un’altra possibilità per evitare il versamento di tutto il debito arretrato in un’unica soluzione. Questa soluzione riguarda unicamente i contribuenti che hanno piani di rateazione in corso e si sono avvalsi della sospensione dei termini di versamento delle rate. L’art. 154 del D.L. n. 34/2020, come modificato dal decreto Agosto, prevede che per i piani di rateazione pendenti alla data dell’8 marzo e per le dilazioni presentate entro il 15 ottobre 2020 si decade dal beneficio dalla rateazione nell’ipotesi di mancato pagamento di dieci rate non consecutive anziché cinque. Pertanto, se il contribuente non versasse le rate “arretrate” da marzo ad ottobre, cioè otto rate, riuscirebbe ancora a beneficiare del piano di rateazione senza che intervenga la decadenza dallo stesso. Ciò a condizione di non maturare un arretrato di dieci rate anche non consecutive. Invece, non è possibile individuare alcuna soluzione per i contribuenti già decaduti da precedenti rateazioni. Intatti, per poter rientrare nel precedente piano o richiedere una nuova rateazione sarebbe necessario versare tutte le rate già scadute. Si tratta di una condizione di accesso che in molti casi renderà impossibile ottenere una nuova rateazione o rientrare nella precedente. Rottamazione ter e saldo e stralcio senza modifiche Nessuna modifica invece è stata apportata ai termini di versamento della rottamazione ter e alla disciplina del saldo e stralcio. Le rate “arretrate” dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2020, senza neppure l’applicazione del termine di tolleranza di cinque giorni rispetto a questa nuova scadenza.