Il concordato preventivo biennale è un cantiere aperto. Le ultimo modifiche sono state apportate dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 108/2024), ma l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 18/E del 2024 e con le FAQ dell’8 ottobre 2024. I nodi da sciogliere sono ancora numerosi. Questo nonostante le indicazioni contenute nel documento di prassi. In alcuni casi le soluzioni possono essere desunte, sia pure indirettamente, dai contenuti della circolare. Possono accedere al concordato preventivo esclusivamente i contribuenti che esercitano un’attività per la quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui al D.L. n. 50/2017. Inoltre, non deve trovare applicazione alcuna causa di esclusione. L’unica eccezione è prevista per i contribuenti forfetari che, anche se esclusi dall’applicazione degli ISA, possono fruire del concordato preventivo, sia pure a titolo sperimentale e per una sola annualità. Ciò a condizione che non abbiano iniziato l’attività nell’anno precedente a quello oggetto del concordato. Applicazione degli ISA e cause di esclusione da verificare In generale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica dell’applicabilità degli ISA deve essere effettuata nell’anno precedente al biennio oggetto del concordato. Il paragrafo 3 della circolare n. 18/E/2024 chiarisce senza alcun dubbio che “per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. In buona sostanza per il primo biennio di applicazione del CPB afferente ai periodi d’imposta 2024 e 2025 è necessario che il contribuente abbia applicato gli ISA per il p.i. 2023”. Inoltre, lo stesso contribuente “non deve aver dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA”. Se, ad esempio, il contribuente ha dichiarato che il 2023 è un periodo di non normale esercizio dell’attività gli ISA non saranno applicabili e, conseguentemente, non sarà nelle condizioni di ricevere una proposta di CPB. Sotto questo profilo non sussistono dubbi. Cosa accade se la causa di esclusione si verifica in costanza del CPB? Si è posto però il problema di quali siano gli effetti qualora la causa di esclusione dovesse trovare applicazione successivamente, quindi nel primo periodo d’imposta oggetto di concordato. Ad esempio, il contribuente potrebbe aver applicato gli ISA nel periodo d’imposta 2023 e il 2024 potrebbe essere un periodo di non normale esercizio dell’attività. A tal proposito deve essere osservato come la stessa Agenzia delle Entrate abbia osservato che la verifica dell’applicazione degli ISA debba essere effettuata nel periodo d’imposta precedente al biennio oggetto del concordato. Inoltre, la causa di esclusione dagli ISA non è indicata espressamente né tra le cause di decadenza, né tra le cause che determinano la cessazione degli effetti, ma solo tra i requisiti per l’ammissione. La risposta al problema può però essere rinvenuta al paragrafo 2.4.5 della citata circolare. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il legislatore “ha voluto evitare che il CPB continui ad applicarsi a soggetti che hanno significativamente modificato le proprie caratteristiche rispetto a quando è stata elaborata la proposta di concordato”. Il legislatore ha individuato una soglia maggiorata del 50% “al fine di dare stabilità e certezza all’assetto che si viene a definire a seguito dell’adesione al concordato”. Conseguentemente se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro per i soggetti ISA, ma comunque non superiori a 7.746.853 euro, “si avrà rispettivamente la fuoriuscita dal regime ISA, […] ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti”. Si desume chiaramente, quindi, che la sussistenza di una causa di esclusione dagli ISA nel biennio oggetto del concordato non mette in discussione il “patto” con il Fisco, che continuerà regolarmente a produrre i relativi effetti. Conseguentemente, se il 2024 è un periodo di non normale esercizio dell’attività il contribuente sarà comunque tenuto a dichiarare la basi imponibili concordate. L’unica deroga è prevista dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024. Infatti, se si verificano le circostanze eccezionali previste dal decreto del MEF del 14 giugno 2024 e si realizzano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza. Tuttavia, come detto, il verificarsi di una causa di esclusione nel corso del biennio oggetto del concordato è di per sé irrilevante.