La legge di conversione del decreto Lavoro (L. n. 85/2023) ha sostituito le condizioni di legittimità nell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, precedentemente dettate dal decreto Dignità. La possibilità di superare i 12 mesi complessivi di durata dei rapporti a termine intercorsi tra le parti, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, viene ancorata alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo e produttivo individuate dalle parti ovvero datore di lavoro e lavoratore. Causali previste dal decreto lavoro - La durata superiore al termine di 12 mesi può essere giustificata solo da: a) esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) fattispecie previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; c) in assenza delle previsioni da CCNL, fino al 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. I contratti collettivi si ricorda che hanno potere di individuare causali legittime sono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU. Previsioni dei CCNL attualmente in vigore - Alcuni contratti collettivi già prevedono causali legittimanti il perdurare dei rapporti a tempo determinato. Vediamone alcuni. CCNL metalmeccanica - Il contratto a termine prevede la possibilità di andare oltre il termine di 12 mesi con un eventuale accordo collettivo aziendale stipulato con le RSA/RSU qualora presenti. In assenza di tale accordo prevale la volontà delle parti indicando le specifiche esigenze di natura tecnica organizzativa e produttiva. CCNL commercio terziario -Il contratto collettivo del terziario stabilisce che sia possibile andare oltre il termine di 12 mesi con un accordo collettivo aziendale stipulato con le RSA/RSU qualora presenti. In assenza di RSA/RSU, subentrerà la volontà delle parti indicando le specifiche esigenze di natura tecnica organizzativa e produttiva. CCNL tessili industria - L’art. 29 del CCNL prevede delle specifiche causali ma limitate alla possibilità di superare il limite massimo attuale di 24 mesi per lo svolgimento di mansioni riguardanti: attività connesse alla campagna vendita in showroom; attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; attività di vendita stagionale o straordinaria. CCNL Cartai Cartotecnici - È possibile prorogare fino a a 24 mesi la durata dei contratti a tempo determinato che siano collegati alla fase di ripresa dell’economia e/o agli interventi del PNRR, non ancora consolidati in maniera strutturale, in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: incremento di volumi produttivi; incremento dell’attività economica dell’impresa; partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti; investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obbiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o innovazione aziendale e/o riorganizzazione. Deroga assistita - Restano valide le regole stabilite dal Decreto Dignità per ottenere contratti a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi, ma non oltre i 36 mesi complessivi. Quindi saranno ancora possibili, ma solo una volta accertata la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che richiedono la necessità di prorogare un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36 mesi. La proroga dei contratti a tempo determinato fino a 36 mesi è subordinata però al passaggio, alternativamente, innanzi: ai competenti servizi ispettivi del lavoro; a una delle sedi delle commissioni di certificazione.