L’innalzamento della cedolare secca al 26 per cento per gli affitti brevi è una delle novità contenute all’interno della Bozza del disegno di Legge di Bilancio 2024. Preliminarmente si ricorda che, per affitto breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, sottoscritto da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriale. È previsto, inoltre, che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione unica. Sul punto si rileva che, con la legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Ad oggi la percentuale applicabile agli affitti brevi è pari al 21 per cento. La Bozza del Disegno di legge di Bilancio 2024, sostanzialmente, innalza la citata percentuale al 26 per cento. Nella richiamata Bozza, viene, altresì annunciata una modifica al comma 5-bis del D.L. n. 50/2017. È previsto, infatti, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del TUIR, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione Europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti sopra citati, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi del presente articolo tramite stabile organizzazione. Qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione Europea, ai fini degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo di soggetti, sono solidalmente responsabili con quest’ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. Quanto previsto nella Bozza al disegno di legge, arriva in concomitanza con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato che recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ribadisce che, i portali di prenotazione devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. Sul punto, Airbnb chiarisce che, ha sempre inteso collaborare con le autorità in materia fiscale e supporta il corretto pagamento delle imposte degli host, applicando la normativa europea di riferimento sulla rendicontazione. C’è da dire, inoltre, che l’innalzamento al 26 per cento della cedolare secca sulle locazioni brevi, costituisce sicuramente un importante aumento che, interesserà milioni di italiani e soprattutto le principali grandi città e località turistiche. Per il momento, si attende, il testo definitivo della Manovra per un quadro definitivo delle novità oggi evidenziate.