È in scadenza il termine per il versamento della cedolare secca con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%; sono interessati all’adempimento anche i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale. La cedolare secca è un regime facoltativo che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). I soggetti che optano per la cedolare secca non devono procedere al pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Attenzione Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019; lo slittamento interessa anche chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati (art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto Crescita).La proroga è fruibile anche dai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 64/E/2019).Per i contribuenti soggetti agli ISA le scadenze sono:- 30 settembre 2019; - 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%. Quali immobili consentono l’opzione per la cedolare secca L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta. Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Scadenze di pagamento di acconto e saldo Per il pagamento della cedolare secca le scadenze e le modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’IRPEF. A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. Il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per l’anno precedente supera 51,65 euro) va effettuato: - in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro; - in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro: 1) la prima, del 40% (del 95%), entro il 30 giugno o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17, D.P.R. n. 435/2001); 2) la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre. Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. Codici tributo Per il versamento della cedolare secca, con il modello F24, vanno utilizzati questi codici: - 1840: Cedolare secca locazioni - Acconto prima rata; - 1841: Cedolare secca locazioni - Acconto seconda rata o unica soluzione; - 1842: Cedolare secca locazioni - Saldo. Attenzione La cedolare secca è compensabile con le regole ordinarie.