L'obbligo di conservazione dei biglietti di trasporto aereo emessi in modalità elettronica - anche ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per esercitare la deroga all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al D.M. 10/5/2019 - non può essere adempiuto attraverso la produzione periodica (su base mensile ed entro i primi dieci giorni del mese successivo) del file in formato PDF, sottoposto alla procedura di conservazione digitale - di cui al D.M. 17/6/2014 e alle correlate disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale - che termini con l'apposizione della marca temporale sul pacchetto di archiviazione e della firma elettronica qualificata (o firma digitale) del legale rappresentante della società ovvero di un terzo soggetto espressamente incaricato della conservazione dei documenti in parola. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 98 del 23 aprile 2024. L'articolo 22 del decreto IVA individua le operazioni in relazione alle quali «l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione». Tra le predette operazioni rientrano, tra l'altro, «le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito» [cfr. l'articolo 22, primo comma, n. 3)]. In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato sostituito dall'emissione dei relativi titoli di viaggio: «Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992. [precetto adempiuto dal d.m. 30 giugno 1992, ndr.]» (così l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). Le descritte modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell'introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Infatti, l'articolo 1, del d.m. 10 maggio 2019, attuativo dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015, prevede tutt'ora che «1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica: [...] b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;[...] 2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.[...] 3. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni». Il quadro di sintesi che si trae è quello per cui il prestatore del servizio di trasporto, qualora il committente non faccia richiesta della fattura - obbligatoria laddove si tratti di un soggetto passivo d'imposta (cfr. l'articolo 22, terzo comma, del decreto IVA) - od egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso, per la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale (e della memorizzazione elettronica con conseguente trasmissione telematica dei dati di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015), dell'emissione dei biglietti contenenti le informazioni previste dal d.m. 30 giugno 1992, anche se dematerializzati (cfr. la risoluzione n. 349/E del 28 novembre 2007). Tali biglietti di trasporto rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del d.m. 17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione (cfr., su questi ultimi aspetti, l'articolo 3 del d.m. 17 giugno 2014). Tanto chiarito, in merito alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile, va osservato come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale previsione. Infatti: - in generale, dopo l'emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto IVA (cfr. l'articolo 6 del decreto del Presidente 9 dicembre 1996, n. 695); - anche laddove tale file potesse qualificarsi come un "estratto informatico" di ciascun biglietto elettronico emesso nel periodo di riferimento - ossia come «una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto» (così le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di maggio 2021, predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale, "AGID" in base all'articolo 71 del CAD) - va ricordato che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.». Ne deriva che laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistono disposizioni volte alla conservazione dei documenti inziali - tipicamente l'articolo 39 del decreto IVA, secondo cui «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600») - la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.