L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 20 dicembre la bozza dei Modelli 730, 770 e CU 2020 e relative istruzioni di compilazione. Per quanto riguarda la CU 2020, come desumibile dalla bozza di modello e di istruzioni pubblicate, vengono riconfermati struttura e contenuti, salvo specifici aggiornamenti volti a tener conto delle modifiche normative che hanno interessato l’anno di imposta 2019. Sono, inoltre, confermati i termini entro cui i sostituti di imposta dovranno provvedere alla trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate, nonché alla consegna ai percipienti. Termini di presentazione In merito alle scadenze per la trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate, anche quest’anno i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento nell’ordinaria scadenza del 7 marzo, laddove la CU risulti essere inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale termine, tuttavia, per il 2020 slitta al 9 marzo, considerando che il 7 cade di sabato. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2020, fissata al 31 ottobre prossimo. Anche in questo caso, opera tuttavia la proroga al primo giorno feriale successivo, ossia il 2 novembre, dato che il 31 ottobre cade anch’esso di sabato. Rimane ferma in ogni caso la scadenza del 31 marzo per la consegna della CU al percipiente dei redditi dichiarati secondo le modalità previste. Principali novità Anche se non è stata oggetto di sostanziali variazioni in termini id struttura e di contenuti, la bozza di CU 2020 include alcuni aggiustamenti che si sono resi necessari a fronte degli aggiornamenti normativi introdotti in relazione all’anno di imposta 2019. Redditi prodotti a Campione d’Italia Nella CU 2020 è stata introdotta un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. Come chiarito dalle istruzioni di compilazione della bozza di CU 2020, l’articolo 188-bis, modificato dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, ha difatti rimodulato la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia. In particolare è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000. A tal fine, la bozza di CU 2020 accoglie un’apposita sezione divisa a sua volta in due parti: nella prima dovranno confluire il compenso al lordo della riduzione, mentre nella seconda il compenso netto percepito dal contribuente non a Campione d’Italia con la precisazione che quest’ultimo risulta essere già incluso nel reddito dichiarato ai punti da 1 a 5 della sezione “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi”. Ripresa dei versamenti sospesi per calamità naturali In vista della ripresa dei versamenti delle ritenute e delle trattenute che erano stati sospesi a causa degli eventi calamitosi verificatesi nel centro Italia, sono stati previsti ulteriori codici dedicati ai sostituti di imposta che vengono incaricati dai lavoratori dipendenti di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute. In accordo alle previsioni normative in materia, gli importi sospesi dovranno essere versati entro il 15 gennaio 2020 oppure in 120 rate a partire dalla stessa data. Novità relative ai premi di risultato La sezione relativa ai premi di risultato è stata arricchita da ulteriori caselle volte ad accogliere le somme che sono state utilizzate per il riscatto laurea di cui all’art. 20 del D.L. 4/2019, che per scelta del lavoratore sono state fruite in sostituzione del premio di risultato. Il citato art. 20 ha, infatti, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Lo stesso articolo 20, al comma 4, prevede inoltre che per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Da quest’anno, inoltre, nella CU viene gestita l’ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell’importo del premio convertito in credito welfare e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l’opzione viene effettuata l’anno precedente rispetto all’anno in cui il premio viene utilizzato. In riferimento al periodo di imposta in cui viene fatta l’opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i punti da 571 a 621. Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto d’imposta dovrà rilasciare una CU compilando la sezione “Benefit relativi ad anni precedenti”. In particolare, nel punto 631 dovrà essere indicato l’importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, mentre nel punto 632 l’importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fini assistenziali. Considerazioni finali In attesa della pubblicazione del modello definitivo, la bozza di CU 2020 e le relative istruzioni di compilazione rappresentano per gli operatori del settore uno strumento irrinunciabile per prepararsi agli adempimenti posti a loro carico. Anche se non ci si attende sostanziali rettifiche al contenuto delle bozze, i sostituti dovranno comunque essere pronti a recepire aggiustamenti dell’ultimo minuto. In tale contesto, sarebbe senz’altro preferibile poter accedere al modello definitivo entro termini più congrui rispetto alla scadenza del 7 marzo. Tuttavia, da un lato l’esigenza di dover tener conto di tutti gli aggiornamenti normativi aventi un impatto sul periodo di imposta dichiarato, dall’altro la necessità di rendere le CU disponibili all’Amministrazione Finanziaria in tempi utili per la compilazione della dichiarazione precompilata, comportano che il periodo a disposizione degli operatori per la predisposizione delle CU sia, come ogni anno, sensibilmente contenuto. Appare, pertanto, sempre più opportuno un intervento strutturale da parte del legislatore volto a razionalizzare i vari adempimenti, così da poter introdurre una nuova “tabella di marcia” più consona all’impegno richiesto a tutti gli attori coinvolti.