E’ tempo di Certificazione Unica 2024: il modello deve essere trasmesso in via telematica dai sostituti d’imposta entro il 18 marzo 2024 (termine derivante dal fatto che la scadenza ordinaria del 16 marzo coincide con un sabato) e contestualmente essere consegnata al lavoratore percipiente. Ai fini della corretta compilazione del modello di certificazione occorre applicare le regole dettate dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione dei campi relativi alle novità entrate in vigore nel periodo d’imposta 2023, con particolare riferimento al trattamento integrativo IRPEF e alle misure per i settori turismo e ristorazione. In particolare, la sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata, in presenza dei punti 1 e 2, a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto. Trattamento integrativo Per il 2023 è stato previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (art. 1, comma 3 lett. a) della Legge n. 234 del 2021). Si tratta di una somma riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro. N.B. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il trattamento integrativo è stato in ogni caso riconosciuto anche nelle ipotesi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Al riguardo occorre compilare il campo 390 indicando uno dei seguenti codici: - “1” se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte; - “2” se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. Nel punto 391 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente. Nel punto 392 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. N.B. Il punto 400 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo. Qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo in unica soluzione oppure, se di importo superiore a 60 euro, in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. In caso di recupero del trattamento integrativo precedentemente riconosciuto occorre indicare nel punto 393 l’ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel punto 394 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l’importo da riportare al punto 391 deve intendersi nettizzato dell’importo recuperato e da recuperare. Nel punto 395 va indicato l’importo del trattamento integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 394 della CU dell’anno precedente. Bonus turismo L’art. 39-bis del D.L. n. 48/2023 ha previsto un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 stiano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. Al ricorrere di questa fattispecie nel punto 479 occorre indicare l’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore. Detassazione mance Le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il nuovo regime di tassazione in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, che siano risultati titolari, nell’anno 2022, di reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a euro 50.000. Al punto 651 deve essere riportata la base di calcolo cui applicare il 25%, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. N.B. Questo punto va sempre compilato anche in assenza di mance con il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria. Nel punto 652 va indicato l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva. Nel punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del 5% operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651. Nel punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653. Nel punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria. Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. In particolare, nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva. Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).